Sentenza del 29/12/2017 n. 31121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, salvo tre rilievi, un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2004/2005 e un atto di contestazione delle sanzioni. I sei motivi riguardavano: l’asserita genericità dell’appello dell’Agenzia; la durata eccessiva della verifica fiscale; la mancata motivazione dell’avviso rispetto alle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione; la qualificazione come prestazioni continuative, anziché istantanee, di alcuni servizi pubblicitari; e l’insufficienza della documentazione relativa a costi infragruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto specifici i motivi dell’appello dell’Agenzia, ha affermato che il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente l’invalidità degli atti o l’inutilizzabilità delle prove, e ha chiarito che l’obbligo di valutare le osservazioni del contribuente non impone, salvo specifiche previsioni di legge, una motivazione rafforzata dell’avviso. Le censure sulle prestazioni pubblicitarie sono state dichiarate inammissibili perché dirette a sostituire la valutazione contrattuale del giudice di merito; analogamente, la contestazione sui costi infragruppo riguardava la valutazione delle prove e non un omesso esame di fatto decisivo. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate Euro 5.500 per spese, oltre agli eventuali oneri prenotati a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha esaminato le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Il vizio di omesso esame non consente di contestare semplicemente la valutazione delle prove o di proporre una diversa interpretazione dei fatti già esaminati.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5
Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente deve essere calcolato considerando i giorni di effettiva presenza. La sua violazione, in assenza di una specifica sanzione legislativa, non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento né l’inutilizzabilità delle prove.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente devono essere valutate dagli uffici impositori
L’Amministrazione deve prendere in considerazione le osservazioni presentate dal contribuente dopo la consegna del processo verbale di constatazione, ma non è normalmente obbligata a indicare nell’avviso, a pena di nullità, le ragioni specifiche per cui non le ha accolte.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
L’appello tributario deve contenere motivi specifici. Nel caso esaminato, la trattazione nel merito dei motivi da parte del giudice regionale è stata ritenuta sufficiente a escludere implicitamente l’inammissibilità dell’appello.
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134
Ha ristretto l’ambito del controllo in cassazione sull’omesso esame, che riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la rivalutazione delle risultanze probatorie o l’adesione a una diversa ricostruzione dei fatti.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il superamento dei termini di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento: occorre verificare la specifica disciplina applicabile e l’eventuale previsione espressa di una sanzione.
- Le osservazioni al processo verbale di constatazione devono essere effettivamente valutate dall’Amministrazione, ma l’avviso non deve necessariamente contenere una motivazione dettagliata su ogni osservazione, salvo che una norma speciale imponga tale obbligo a pena di nullità.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire l’interpretazione del contratto data dal giudice di merito con quella preferita dalla parte, se la motivazione è esistente e coerente.
- Per contestare validamente l’omesso esame occorre individuare un fatto storico, decisivo e specificamente discusso, non limitarsi a sostenere che il giudice abbia valutato male documenti, fatture o altri elementi probatori.
- Per dedurre costi infragruppo è necessario fornire documentazione concreta e specifica sull’effettiva esecuzione dei servizi, sulla loro utilità e sulla congruità dei costi; fatture generiche, da sole, possono essere insufficienti.
- Le prestazioni pubblicitarie o espositive possono essere considerate di durata e imputate pro quota ai diversi esercizi quando l’utilità pubblicitaria si protrae nel tempo; la qualificazione dipende dal contenuto concreto del contratto e dalla prova fornita.
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