Cassazione Penale, Sentenza n. 9061/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne per corruzione (capi 3, 7, 9) e per truffa aggravata (capi 4, 8, 10) oltre a contestazioni di falso in atto pubblico informatico (capo 12). Le censure principali riguardavano: a) per Borsellino contestazione della valutazione probatoria dell'interrogatorio di garanzia e conseguente insufficienza di elementi a provare l'accordo corruttivo; b) per Tantillo contestazione della pubblicisticita della condotta (le false perizie sarebbero state compiute come attività privata e non nell'esercizio di funzioni pubbliche) e eccezione di prescrizione per i reati di truffa; c) per Ardizzone contestazione dell'effettiva partecipazione all'accordo corruttivo, della rilevanza del suo apporto come mero operatore di inserimento dati e della carenza dell'elemento soggettivo rispetto al falso. Inoltre è stato dedotto errore nell'applicazione dell'art. 640 c.p. (truffa) nella configurazione connessa alla corruzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati di truffa aggravata contestati ai capi 4, 8 e 10 perché il fatto non sussiste. Per il resto le condanne sono state confermate: in particolare sono state confermate le condanne per corruzione (capi 3, 7 e 9) e le ulteriori imputazioni residue; è stata inoltre confermata l'esistenza di un consolidato modus operandi già riconosciuto in giudicato in procedimento connesso. Conseguentemente la Corte ha rideterminato la pena complessiva: la pena principale è stata fissata in anni 3 e mesi 7 di reclusione (rideterminazione dopo l'esclusione dell'aumento per continuazione dovuto ai capi di truffa) e la pena accessoria di cui all'art. 32-ter c.p. è stata ridotta proporzionalmente a 2 anni e 9 mesi.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte richiama la disciplina della truffa aggravata e chiarisce che, quando la truffa è contestata congiuntamente alla corruzione, il reato di truffa è configurabile solo se l'errore è stato indotto in un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto; se gli artifici mirano agli stessi funzionari che hanno agito per effetto dell'accordo corruttivo viene meno il requisito dell'induzione in errore e quindi il concorso tra corruzione e truffa.
artt. 476 e 491-bis cod. pen.
Norme relative al falso in atto pubblico e alla falsificazione di atti pubblici informatici; la Corte giudica in modo limitato la censura sull'elemento soggettivo ritenendola generica e non supportata da elementi nuovi rilevabili in sede di legittimità.
art. 32-ter cod. pen.
Norma sulle pene accessorie; la Corte dispone la rimodulazione della pena accessoria in ragione dell'annullamento dei capi di truffa e della conseguente rideterminazione della pena principale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata in relazione al trattamento del procedimento in forma cartolare; la norma disciplina la modalità semplificata di trattazione dei procedimenti in determinate condizioni.
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Norma richiamata anch'essa a giustificazione del trattamento cartolare del procedimento in sede di cassazione, confermando la regola procedurale applicata.
Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114 - 02
Giurisprudenza di raccordo utilizzata come criterio: afferma che non integra concorso tra corruzione e truffa quando gli artifici sono diretti a convincere gli stessi funzionari che sono stati corrompu; occorre invece che sia indotto in errore un diverso pubblico ufficiale per configurare la truffa in danno dello Stato.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251499
Principio richiamato circa la natura dell'atto di disposizione patrimoniale nella truffa: l'atto può consistere anche in permesso, tolleranza, omissione o atto materiale idoneo a produrre un danno, non necessariamente in un atto negoziale formale.
Massime di principio
- Quando nel medesimo fatto sono contestati corruzione e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, per configurare la truffa occorre che l'errore sia stato indotto in un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto; se l'artificio mira agli stessi funzionari coinvolti nell'accordo corruttivo, manca l'induzione in errore e la truffa non è configurabile.
- Le dichiarazioni rese dall'imputato (es. interrogatorio di garanzia) possono concorrere alla valutazione probatoria ma non possono, da sole e se isolate e non pertinenti al procedimento, sorreggere la condanna; tuttavia la Corte di merito può valorizzarle insieme ad altri elementi (intercettazioni, riscontri documentali) per formare il convincimento.
- La partecipazione materiale di un operatore che inserisce dati nel sistema informatico dell'ente può integrare la partecipazione al reato corruttivo se il suo apporto è strumentale al conseguimento dell'illecito vantaggio (es. manipolazione dei dati per ridurre imposte), anche se l'attività di inserimento appare meramente materiale.
- La produzione di atti e perizie false da parte di un consulente privato può essere rilevante se esiste un rapporto di strumentalità tra tali atti privatistici e gli atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere nell'ambito dell'accordo corruttivo.
- In impugnazione di motivazioni di merito la Corte di legittimità verifica prevalentemente questioni di diritto e vizi motivazionali evidenti; contestazioni meramente fattuali o nuove prove richiedono il sindacato dei giudici del merito e sono difficilmente decisive in cassazione.
- L'annullamento parziale per insussistenza di specifici capi comporta la rideterminazione della pena complessiva e delle pene accessorie in proporzione; la rideterminazione segue i criteri già adottati in primo grado se non censurati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8968/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8974/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8975/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8977/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2023 del 02/03/2023
- Sentenza penale · 2 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2023 del 02/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →