Ordinanza n. 275/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia che ha respinto la sua istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno di lungo periodo e ha contestualmente revocato il titolo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nell'ordinanza cautelare il Tribunale non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, né procede alla valutazione del fumus boni iuris o del periculum in mora, poiché rileva il mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR dichiara improcedibile, allo stato, la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., per il mancato deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito. Precisa che la domanda cautelare può essere ripresentata previa rimozione delle preclusioni di legge e che l'esito della stessa resta impregiudicato. Riserva al prosieguo, ove venga depositata l'istanza di fissazione, ogni valutazione sulla validità e regolarità della procura alle liti e sulla ricevibilità del ricorso, con riferimento anche alla notifica effettuata presso il domicilio reale dell'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato e all'eventuale effetto sanante derivante dalla successiva notifica presso l'Avvocatura e dalla costituzione dell'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
la domanda cautelare allo stato è improcedibile
Il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisce condizione necessaria per la procedibilità della domanda cautelare; in sua mancanza la domanda è dichiarata improcedibile, salva la possibilità di riproposizione dopo la rimozione delle preclusioni di legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nel processo amministrativo è improcedibile, ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., quando il ricorrente non deposita l'istanza di fissazione dell'udienza di merito; la domanda può essere ripresentata dopo la rimozione delle preclusioni di legge, senza che la dichiarazione di improcedibilità anticipi la valutazione del merito cautelare.
- La costituzione in giudizio dell'amministrazione può determinare, nei casi indicati dalla disciplina processuale, l'effetto sanante della notifica del ricorso effettuata presso il domicilio reale dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato; la verifica concreta della ricevibilità resta rimessa alla successiva fase del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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