Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04276/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato riqualificata dal Tribunale come istanza ex art. 670 c.p.p. La censura principale è la violazione dell'art. 629-bis c.p.p.: si afferma che l'istanza proposta era un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. (non una rescissione) perché il processo non sarebbe stato celebrato in assenza definitiva dell'imputata, la quale era stata presente alla prima udienza; inoltre si deduce che la mancata partecipazione derivò dalla mancata/notifica errata della comunicazione di trasferimento del procedimento a seguito della soppressione della sezione distaccata di Portici (notifica eseguita a un numero civico errato, poi al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4), per cui il rimedio corretto sarebbe stato l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente censurato il Tribunale per aver riqualificato l'istanza ex art. 670 in domanda di rescissione del giudicato e che, in ogni caso, la Corte territoriale avesse motivato anche sull'eventuale tardività della richiesta se intesa come rescissione (presentata il 17/6/2022 nonostante atto di nomina del difensore datato 17/11/2021), quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2. Il ricorso non ha affrontato né confutato le due rationes decidendi (la corretta natura dell'istanza e la tardività alternativa) e dunque è inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato per mancata conoscenza della celebrazione del processo; richiede termini perentori (30 giorni dall'avvenuta conoscenza) e oneri di allegazione a carico del proponente; è un rimedio straordinario distinto dall'incidente di esecuzione.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola l'incidente di esecuzione volto a sollecitare il controllo sull'esecuzione; è rimedio finalizzato a paralizzare il corso del rapporto esecutivo e ha natura, finalità e requisiti diversi dalla rescissione del giudicato.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    Consente la riqualificazione delle istanze, ma la Corte ha richiamato che non è ammissibile trasformare un incidente di esecuzione in una richiesta di rescissione del giudicato in ragione dell'eterogeneità dei rimedi; il Tribunale non avrebbe dovuto riqualificare l'istanza presentata come 670 in una 629-bis.

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di eseguire la notifica presso il difensore d'ufficio in determinati casi; nei fatti la notifica informativa del trasferimento del procedimento risultò eseguita al difensore ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare la ricorrente a pagare spese e 3.000 euro.

  • d.lgs. 155/2012

    Normativa citata quale causa della soppressione della sezione distaccata di Portici e del conseguente trasferimento dei procedimenti alla sede centrale del Tribunale di Napoli.

  • Sezioni Unite, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione (...) la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata (...) come richiesta di rescissione del giudicato

    Principio chiave che distingue i due rimedi: la decisione di legittimità ha affermato la netta separazione concettuale e funzionale tra incidente di esecuzione (art. 670) e rescissione del giudicato (art. 629-bis), indicando quale rimedio sia appropriato in relazione alla vicenda della celebrazione in assenza e alla mancata conoscenza dell'evento processuale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) e rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.): hanno natura, finalità, requisiti e termini diversi.
  • Se si contesta la regolarità della citazione o della notifica e si sostiene di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, il rimedio corretto, salvo casi particolari, è la rescissione del giudicato (art. 629-bis) e non l'incidente di esecuzione.
  • La rescissione del giudicato è soggetta a termini perentori (30 giorni dalla conoscenza) e a oneri di allegazione: la tempestività documentabile è cruciale per l'ammissibilità.
  • Un tribunale di merito non dovrebbe riqualificare un'istanza ex art. 670 in una richiesta di rescissione; se ciò avviene, la decisione sulla inammissibilità può fondarsi sia sulla natura errata della riqualificazione sia sulla tardività del rimedio alternativo.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario confrontare e confutare espressamente tutte le rationes decidendi della decisione impugnata (competenze, qualificazione dell'istanza, termini): omissioni su questi punti espongono al rischio di inammissibilità.
  • Se la notifica del trasferimento di udienza è stata eseguita a un indirizzo errato, è importante raccogliere prove (p.es. documentazione degli indirizzi, tentativi di notifica) e sollevare il rimedio corretto entro i termini previsti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.