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Sentenza

Sentenza n. 4908/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 4014/2024, pubblicata in data 30/5/2024, del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202602167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 4014/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 4014/2024 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta elettronica del docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2025 ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia eseguito il giudicato. La ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché il giudicato era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e attribuzione di un buono elettronico di euro 500 per ciascuna annualità, oltre agli interessi dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolata dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo o all'adempimento commissariale. Le spese di giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è decorso il termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario per poter procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone alla pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e risulti l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, anche attribuendogli la facoltà di delegare altro dirigente.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può pertanto essere parametrata al periodo decorrente dal termine assegnato per l'adempimento fino all'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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