Cassazione Civile, Ordinanza n. 30604/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (revisore)
La controversia
Due investitori, qualificatisi come consumatori, avevano convenuto in giudizio sia la società di revisione incaricata del controllo contabile della banca emittente, sia l’ente bancario subentrato nei rapporti dell’originaria banca, chiedendo il risarcimento del danno per aver acquistato e poi mantenuto azioni sulla base di bilanci e di un prospetto informativo ritenuti falsi, incompleti o decettivi. Sostenevano che i bilanci, certificati dalla società di revisione, avessero rappresentato una situazione patrimoniale ed economica sana e utili di esercizio non reali, inducendoli ad aderire all’aumento di capitale e a non dismettere i titoli prima del loro azzeramento. Con l’unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, i ricorrenti censuravano l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Deducevano violazione degli artt. 38 c.p.c., 33, comma 2, lett. u), e 66-bis cod. consumo, nonché dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, sostenendo che dovesse prevalere il foro del consumatore, inderogabile, e che il giudice di merito avesse errato nel considerare soltanto la domanda verso la società di revisione, trascurando la presenza anche della domanda contro la banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, rimettendo a quel giudice anche la decisione sulle spese del regolamento. Ha ritenuto applicabile l’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003, che attribuisce alla sezione specializzata le azioni di responsabilità contro il soggetto incaricato della revisione contabile per danni derivanti da inadempimenti o illeciti verso la società e verso i terzi danneggiati. La competenza della sezione specializzata è stata considerata inderogabile e idonea ad attrarre anche la causa connessa proposta contro la banca, mentre il foro del consumatore è stato ritenuto recessivo rispetto a tale competenza speciale. La Corte ha quindi confermato il ragionamento del Tribunale, richiamando il precedente conforme già formato dalla stessa Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità della censura per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 38 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’eccezione di incompetenza territoriale.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005
invocato come fonte del foro del consumatore, sostenuto come prevalente e inderogabile dai ricorrenti.
art. 66-bis d.lgs. 206/2005
richiamato dai ricorrenti quale norma sul foro del consumatore.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003
"le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro ... il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati"
attribuisce alla sezione specializzata in materia di impresa la competenza sulle azioni di responsabilità contro il revisore legale.
art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003
prevede l’attrazione della causa connessa alla competenza della sezione specializzata.
art. 4 d.lgs. 168/2003
qualifica la competenza della sezione specializzata come inderogabile.
art. 94 e segg. d.lgs. 58/1998
richiamati dagli attori come base della responsabilità per informazioni contenute nel prospetto informativo.
artt. 1337, 1439, 1440 c.c.
invocati dagli attori a sostegno della responsabilità da condotte ingannevoli e precontrattuali.
art. 2043 c.c.
richiamato dagli attori come clausola generale di responsabilità aquiliana.
art. 14 d.lgs. 39/2010
richiamato come norma che disciplina il giudizio di revisione e la certificazione dei bilanci.
art. 15 d.lgs. 39/2010
richiamato dagli attori a fondamento della responsabilità del revisore.
Massime di principio
- Le azioni di responsabilità proposte contro il soggetto incaricato della revisione contabile per danni causati da inadempimenti o illeciti commessi verso la società e verso terzi appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
- La competenza della sezione specializzata in materia di impresa, quando investe una domanda contro il revisore legale, è inderogabile e prevale sul foro del consumatore, anche se l’attore agisca in qualità di consumatore.
- Se la domanda verso il revisore legale è attratta alla competenza della sezione specializzata, anche la domanda connessa proposta contro altro convenuto può seguire la stessa competenza per effetto della disciplina sull’attrazione delle cause connesse.
- Nel conflitto tra foro del consumatore e competenza specializzata inderogabile, la disciplina speciale e successiva sulla competenza delle sezioni imprese prevale su quella consumeristica.
- In tema di competenza, occorre avere riguardo all’effettivo petitum e alla qualificazione giuridica della domanda: quando il nucleo della controversia è una responsabilità del revisore legale, trova applicazione la disciplina speciale sulle sezioni imprese.
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