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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00923/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la decisione che aveva rigettato l'impugnazione contro la sentenza di condanna per omicidio pluriaggravato (omicidio di Romano Giuseppe del 17/03/2001). Il ricorrente denunciava una serie di presunti errori percettivi e travisamenti probatori da parte della Prima Sezione e dei giudici di merito: omissione nel valorizzare fotografie e perizia balistica che, a suo dire, dimostravano l'incompatibilità della dinamica con l'ipotesi dei killer in moto; inosservanza delle dichiarazioni del consulente tecnico e di testimoni (es. Pantano) sulla posizione della vettura; errata qualificazione delle dichiarazioni di collaboratori come non di relato o non confrontate; aspecificità del ricorso per presunta mera riproposizione dei motivi di appello; mancata valutazione di confessioni extragiudiziali e di elementi probatori alternativi (foto, dichiarazioni di collaboratori, natura dell'arma). Chiedeva cioè che tali errori fossero ricondotti alla categoria dell'errore di fatto/percettivo consentendo il riesame.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: i profili dedotti rientrano nella valutazione di merito o in contestazioni di diritto/interpretazione degli atti, non in svista o errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; le censure riguardano valutazioni probatorie e apprezzamenti del giudice di merito non sindacabili con il rimedio straordinario, la richiesta di perizia è stata qualificata come istruttoria non decisiva e il mancato accoglimento non è rilevante per il rimedio; le contestazioni sulla utilizzabilità o attendibilità delle dichiarazioni sono state ritenute oggetto di valutazione di fatto non rivedibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    procedimento straordinario per vizio di errore materiale o di fatto contro provvedimenti della Corte di cassazione

    Il rimedio è strettamente limitato a svista grafica o a errori di percezione nell'atto di legittimità; non copre valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della declaratoria di inammissibilità

    La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione in Cassazione relativi a violazione di norme sul giudizio di fatto

    La negazione della perizia non è sindacabile se fondata su valutazione di fatto adeguatamente motivata, dato che la perizia non rientra normalmente nella categoria della prova decisiva

  • art. 603 e art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    produzione della prova nel rito abbreviato e prova sopravvenuta

    Nel rito abbreviato le prove devono essere introdotte secondo le regole specifiche; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare tali formalità per la valutazione della richiesta di perizia

  • art. 195, comma 3 cod. proc. pen.

    utilizzabilità delle dichiarazioni rese da testi deceduti

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni contestate non fossero state dichiarate inutilizzabili per la perdita del contraddittorio, ma che la loro attendibilità fosse stata comunque valutata e ritenuta insufficiente dai giudici di merito

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è assai restrittivo: ammette solo errori materiali o di fatto intesi come svista o percezione difforme dell'atto; non costituisce canale per rinnovare giudizi di merito
  • Le doglianze che impugnano valutazioni probatorie, credibilità dei testimoni o sintesi ricostruttive dei giudici di merito devono essere trattate nei gradi ordinari; in Cassazione e con il rimedio straordinario sono inammissibili se attengono a valutazioni di fatto
  • Per ottenere l'ammissione di perizie o prove sopravvenute nel rito abbreviato è necessario rispettare le specifiche regole procedurali e dimostrare l'effettiva decisività della prova, indicando elementi concreti che ne provino l'idoneità a ribaltare il giudizio
  • Se si eccepisce un travisamento della prova occorre dettagliare in che modo l'errore di percezione incide sul complessivo impianto probatorio e dimostrare che l'errore è una svista o una omissione puntuale e non una diversa valutazione di merito
  • Le questioni relative all'utilizzabilità e all'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori o testimoni devono essere affrontate mostrando le specifiche ragioni che rendono il loro apporto decisivo e il mancato esame o la mancata verifica un elemento di errore materiale
  • Chi impugna deve confrontarsi esplicitamente con l'argomentazione dei giudici di merito: semplici affermazioni generiche o riproposizioni non superano il vaglio di ammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e ammenda); valutare sempre il profilo di ammissibilità procedurale prima di proporre il rimedio straordinario

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