Cassazione Penale, Sentenza n. 4236/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato su: (1) nullità per presunta violazione di norma processuale relativa al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore (art. 178 co.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 420 ter/bis c.p.p.); (2) mancata sospensione del procedimento di primo grado per messa alla prova ex art. 168-bis co.4 c.p.p.; (3) insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo dei reati (ricettazione e detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti); (4) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.). Motivazione: il primo motivo è generico perché non affronta il profilo della tempestività dell'istanza, che il giudice di merito aveva ritenuto decisivo; il secondo è manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno escluso il vincolo di continuazione fra i reati sulla base di valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione; il terzo è generico e si risolve in una contestazione del giudizio di merito sulla prova, non di una violazione di legge; il quarto manca di interesse, essendo le pene già eseguite con affidamento in prova. È stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'assenza del difensore; la Corte ha rilevato che il motivo non affronta in modo specifico la tempestività e gli altri profili valutati dal giudice di merito, rendendolo generico
art. 420-ter c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente in tema di differimento dell'udienza per impedimento; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente contestato i motivi addotti dal giudice di merito per il rigetto
art. 420-bis c.p.p.
l'istanza risultava del tutto carente ... in ordine al riscontro sulla tempestività
Il Tribunale aveva rigettato la richiesta anche per carenza di tempestività; la Cassazione ha considerato che il ricorso non abbia affrontato questo specifico profilo, motivo per cui la censura risultava generica
art. 168-bis comma 4 c.p.p.
Riguarda la sospensione del procedimento per la messa alla prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché i giudici di merito hanno valutato la mancanza del vincolo unificante tra i reati, questione di fatto non ricorribile in sede di legittimità
art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p.
Norma sulla connessione dei reati richiamata nel contesto della Corte Costituzionale; la Corte ha osservato che la sentenza costituzionale non produce effetti nel caso concreto perché il vincolo di continuazione è stato escluso dai giudici di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 174 del 2022
Richiamata per chiarire che la messa alla prova può essere applicata anche con pluralità di reati se unificati dalla continuazione; nel caso di specie però i giudici di merito hanno escluso tale unificazione, decisione non sindacabile in cassazione
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e richiamate nel ricorso); la Corte ha ritenuto che le censure proposte rientrassero nella generalità o nella critica del fatto, non in adeguate violazioni di legge deducibili ai sensi dell'art. 606
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità ai sensi di questa disposizione
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato solo in relazione al rito di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto); non è centrale nelle decisioni di merito qui esposte
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve essere specifico: se non affronta i punti decisivi della motivazione di merito (es. tempestività di un'istanza) è considerato generico e inammissibile
- Le questioni attinenti alla valutazione delle prove e del fatto (sussistenza degli elementi del reato, continuità, intenzione) sono, di regola, sottratte al sindacato della Cassazione e devono essere censurate solo se ricondotte a un errore di diritto o di sussunzione
- Le istanze di rinvio per impedimento del difensore (art. 420-bis/420-ter c.p.p.) richiedono attenzione alla tempestività e alla documentazione: la mancata prova di tempestività può giustificare il rigetto
- La richiesta di sospensione per messa alla prova (art.168-bis) va valutata sul piano della legge e dei presupposti fattuali (esistenza di un vincolo di continuazione): se i giudici di merito escludono fatti unificanti, la Cassazione non rivede quelle valutazioni
- Se la censura mira semplicemente a proporre una diversa lettura delle prove o del fatto, la Corte di Cassazione la considera generica o infondata; è necessario inquadrare il vizio come violazione di legge
- Valutare l'interesse all'impugnazione: se le pene contestate sono già state eseguite o scontate con misure alternative, può mancare interesse a impugnare e la corte può dichiarare l'inammissibilità
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