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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4236/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su: (1) nullità per presunta violazione di norma processuale relativa al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento del difensore (art. 178 co.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 420 ter/bis c.p.p.); (2) mancata sospensione del procedimento di primo grado per messa alla prova ex art. 168-bis co.4 c.p.p.; (3) insussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo dei reati (ricettazione e detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti); (4) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 616 c.p.p.). Motivazione: il primo motivo è generico perché non affronta il profilo della tempestività dell'istanza, che il giudice di merito aveva ritenuto decisivo; il secondo è manifestamente infondato perché i giudici di merito hanno escluso il vincolo di continuazione fra i reati sulla base di valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione; il terzo è generico e si risolve in una contestazione del giudizio di merito sulla prova, non di una violazione di legge; il quarto manca di interesse, essendo le pene già eseguite con affidamento in prova. È stata inoltre condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'assenza del difensore; la Corte ha rilevato che il motivo non affronta in modo specifico la tempestività e gli altri profili valutati dal giudice di merito, rendendolo generico

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di differimento dell'udienza per impedimento; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente contestato i motivi addotti dal giudice di merito per il rigetto

  • art. 420-bis c.p.p.

    l'istanza risultava del tutto carente ... in ordine al riscontro sulla tempestività

    Il Tribunale aveva rigettato la richiesta anche per carenza di tempestività; la Cassazione ha considerato che il ricorso non abbia affrontato questo specifico profilo, motivo per cui la censura risultava generica

  • art. 168-bis comma 4 c.p.p.

    Riguarda la sospensione del procedimento per la messa alla prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché i giudici di merito hanno valutato la mancanza del vincolo unificante tra i reati, questione di fatto non ricorribile in sede di legittimità

  • art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma sulla connessione dei reati richiamata nel contesto della Corte Costituzionale; la Corte ha osservato che la sentenza costituzionale non produce effetti nel caso concreto perché il vincolo di continuazione è stato escluso dai giudici di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 174 del 2022

    Richiamata per chiarire che la messa alla prova può essere applicata anche con pluralità di reati se unificati dalla continuazione; nel caso di specie però i giudici di merito hanno escluso tale unificazione, decisione non sindacabile in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e richiamate nel ricorso); la Corte ha ritenuto che le censure proposte rientrassero nella generalità o nella critica del fatto, non in adeguate violazioni di legge deducibili ai sensi dell'art. 606

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità ai sensi di questa disposizione

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato solo in relazione al rito di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto); non è centrale nelle decisioni di merito qui esposte

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve essere specifico: se non affronta i punti decisivi della motivazione di merito (es. tempestività di un'istanza) è considerato generico e inammissibile
  • Le questioni attinenti alla valutazione delle prove e del fatto (sussistenza degli elementi del reato, continuità, intenzione) sono, di regola, sottratte al sindacato della Cassazione e devono essere censurate solo se ricondotte a un errore di diritto o di sussunzione
  • Le istanze di rinvio per impedimento del difensore (art. 420-bis/420-ter c.p.p.) richiedono attenzione alla tempestività e alla documentazione: la mancata prova di tempestività può giustificare il rigetto
  • La richiesta di sospensione per messa alla prova (art.168-bis) va valutata sul piano della legge e dei presupposti fattuali (esistenza di un vincolo di continuazione): se i giudici di merito escludono fatti unificanti, la Cassazione non rivede quelle valutazioni
  • Se la censura mira semplicemente a proporre una diversa lettura delle prove o del fatto, la Corte di Cassazione la considera generica o infondata; è necessario inquadrare il vizio come violazione di legge
  • Valutare l'interesse all'impugnazione: se le pene contestate sono già state eseguite o scontate con misure alternative, può mancare interesse a impugnare e la corte può dichiarare l'inammissibilità

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