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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2177

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]

Normativa europea32020R2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 dispone la registrazione del nome "Haricot de Castelnaudary" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Haricot de Castelnaudary" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione europea, del nome "Haricot de Castelnaudary". Riguarda in particolare un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione di "Haricot de Castelnaudary" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione iscrive il nome "Haricot de Castelnaudary" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Francia.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si evidenzia inoltre che, entro il termine previsto dall’articolo 51 dello stesso regolamento, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione; di conseguenza, il nome può essere registrato secondo la procedura ordinaria prevista dalla normativa di settore.

Effetti della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Haricot de Castelnaudary" come IGP. Il regolamento specifica che la denominazione si riferisce a un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, chiarendo così il perimetro merceologico della protezione.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato il carattere vincolante e direttamente applicabile dell’atto in tutti gli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 registra il nome "Haricot de Castelnaudary" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, sicché il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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