Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30067/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, fondato su indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 relative a operazioni con banche e altri intermediari finanziari. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo adeguatamente documentata la parziale restituzione di finanziamenti che il contribuente aveva effettuato in favore di una società di cui era socio. La CTR del Lazio aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'Ufficio avesse proposto motivi nuovi, non dedotti in primo grado, e comunque motivi non specifici, poiché non avrebbe evidenziato gli errori della sentenza di primo grado né il nesso causale tra tali errori e il provvedimento impugnato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che i motivi di appello non fossero nuovi; e violazione dell'art. 53 del medesimo decreto, sostenendo che i motivi fossero sufficientemente specifici.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'appello dell'Ufficio non introduceva una nuova causa petendi rispetto all'atto di accertamento, ma si limitava a censurare la decisione di primo grado con riferimento alle medesime operazioni finanziarie contestate, senza mutare il thema decidendum. Ha inoltre precisato che, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello può essere soddisfatto anche mediante la riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado, quando il dissenso investa l'intera decisione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce il presupposto istruttorio dell'accertamento fondato sui movimenti finanziari del contribuente.

  • art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di domande nuove in appello si applica anche all'Ufficio finanziario, che non può mutare i termini della contestazione introducendo una diversa causa petendi rispetto a quella dell'atto impositivo.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche dalla riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado quando esse esprimano il dissenso rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso per cassazione a fondamento delle doglianze di violazione di legge.

  • Cass. n. 17310 del 2020

    Richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ritenuto rispettato nel caso di specie.

  • Cass. n. 19186 del 2020

    Richiamata per la nozione di domanda nuova in appello quando siano sostituiti o integrati i fatti storici allegati a sostegno dell'azione.

  • Cass. n. 15730 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui non vi è domanda nuova se in appello si deduce un diverso profilo dello stesso fatto senza introdurre un nuovo tema di indagine.

  • Cass. n. 12467 del 2019

    Richiamata per il principio secondo cui, nel processo tributario, l'Ufficio non può avanzare in appello pretese diverse da quelle contenute nell'atto impositivo.

  • Cass. n. 28546 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui la riproposizione in appello delle medesime argomentazioni può soddisfare l'onere di specificità dei motivi.

  • Cass. n. 8185 del 2015

    Richiamata a sostegno dell'orientamento sulla specificità dei motivi di appello.

  • Cass. n. 14908 del 2014

    Richiamata a sostegno dell'orientamento sulla specificità dei motivi di appello.

  • Cass. n. 3064 del 2012

    Richiamata per il carattere devolutivo pieno dell'appello tributario.

  • Cass. n. 10137 del 2020

    Richiamata per il principio secondo cui l'appello tributario richiede motivi specifici e non necessariamente nuovi.

  • Cass. n. 264 del 2016

    Richiamata per il principio secondo cui la riproposizione delle stesse argomentazioni può essere sufficiente ai fini dell'art. 53.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello il divieto di domande nuove impedisce all'Ufficio di mutare in secondo grado la causa petendi dell'atto impositivo, ma non gli vieta di articolare censure che restino entro il perimetro fattuale e giuridico già tracciato dall'avviso di accertamento.
  • La nozione di 'motivi specifici' dell'appello tributario non coincide con l'obbligo di formulare argomenti inediti: è sufficiente che l'atto di gravame individui le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, anche mediante la riproposizione delle medesime deduzioni già svolte in primo grado.
  • La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a fondamento della domanda o difesa disattesa dal primo giudice non rende l'impugnazione inammissibile, ove il gravame investa la sentenza nel suo complesso e consenta di comprendere la critica mossa alla decisione.
  • Le censure dell'Ufficio finanziario in appello restano ammissibili quando si riferiscono alle medesime operazioni contestate nell'atto impositivo e non introducono un diverso tema di indagine o una pretesa fiscalmente nuova.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.