Cassazione Penale, Sentenza n. 29340/2025 del 07/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di €162.650,00 (l'assegno circolare di €13.300,00 era stato dissequestrato e non impugnato). Si eccepiva che il Tribunale, precisando la duplice finalità del sequestro (anche finalizzato alla confisca), avrebbe in realtà ridotto il provvedimento alla sola finalità "impeditiva" e che, rispetto a tale profilo, mancava motivazione adeguata sulla sussistenza del periculum in mora e sulla pertinenzialità dei beni sequestrati: nulla sarebbe stato detto sulla riconducibilità della somma al reato e sul pericolo concreto che la disponibilità della somma potesse agevolare la commissione di ulteriori reati; si denunciava inoltre motivazione apparente e omissione nel rispondere alle censure svolte nel riesame.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso, pur apparendo basato su violazione di legge, in realtà censurava un vizio di motivazione e non un errore di diritto come previsto dall'art. 325 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse esaurientemente motivato (pp. 9-10 dell'ordinanza) sulla sussistenza del periculum in mora, considerando le somme come utilizzate per commettere il reato di usura e utili alla commissione di ulteriori reati, richiamando anche il decreto del GIP e applicando correttamente l'art. 321, comma 1, c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicato correttamente il requisito del periculum in mora ai sensi di tale norma, poiché le somme sequestrate sono state ritenute utilizzate per commettere il reato di usura e la loro disponibilità poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
La Corte ha richiamato la regola di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: è consentito solo per violazione di legge (compresi errori in iudicando/in procedendo) e non per mere censure di motivazione, salvo che la motivazione sia radicalmente carente.
La Corte ha applicato tale disposizione per condannare la parte che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro è ammesso prevalentemente per violazione di legge; critiche meramente motivazionali sono, di regola, inammissibili.
- Per essere accolto in Cassazione è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio della motivazione così grave da configurare l'inesistenza dell'apparato argomentativo (motivazione radicalmente insufficiente o contraddittoria).
- Nel sequestro di denaro il giudice può ritenere sussistente il periculum in mora anche sulla base dell'affermazione che le somme erano utilizzate per commettere il reato e potevano servire a commettere ulteriori illeciti; tuttavia la motivazione deve esplicitare il nesso di pertinenza e il pericolo concreto.
- La fungibilità del denaro richiede attenzione: una generica affermazione non sempre basta se manca un chiaro nesso probatorio tra le somme e l'attività delittuosa; viceversa, una motivazione logica e coerente che ricongiunge le somme al reato può essere ritenuta sufficiente.
- Chi propone ricorso infondato o evidentemente motivazionale assume il rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del gravame.
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