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Ordinanza

Ordinanza n. 125/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato in data 13 aprile 2026 dal Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, con il quale sono state disposte le dimissioni del ricorrente dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Giustizia amministrativa202600224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Dimissioni dal 186° Corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore Generale della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto le sue dimissioni dal corso, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il giudice, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha esaminato il requisito del superamento del primo ciclo formativo e, in particolare, l’esito negativo della prova scritta, quale circostanza ostativa al conseguimento del giudizio globale di idoneità e all’ammissione al secondo ciclo del corso.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 443/1992, il superamento delle prove teoriche e pratiche del primo ciclo sia necessario per ottenere il giudizio globale di idoneità, a sua volta indispensabile per l’accesso al secondo ciclo. Poiché l’esito negativo della prova scritta impediva il conseguimento di tale giudizio, esso costituiva di per sé una condizione ostativa all’ammissione alla successiva fase del corso. Per effetto del rigetto, sono venuti meno gli effetti del precedente decreto cautelare monocratico che aveva disposto la riammissione del ricorrente al corso con riserva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    Al termine del primo ciclo del corso di durata non inferiore a tre mesi, gli allievi che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo (...)

    Il giudizio globale di idoneità, conseguibile sulla base dei risultati nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, è condizione necessaria per la nomina ad agente in prova e per l’ammissione al secondo ciclo del corso; l’esito negativo della prova scritta può quindi impedire tale accesso.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale, che è stata rigettata per l’insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’esito negativo di una prova teorica o scritta del primo ciclo di un corso di formazione per allievi agenti può integrare, di per sé, una condizione ostativa all’ammissione al ciclo successivo quando la normativa di settore subordina tale ammissione al conseguimento di un giudizio globale di idoneità fondato sui risultati formativi.
  • Il giudizio globale di idoneità richiesto per l’accesso al secondo ciclo di un corso di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria presuppone il superamento delle prove teoriche e pratiche del primo ciclo; in assenza di tale requisito non sussiste, in sede cautelare, il fumus necessario per sospendere il provvedimento di dimissioni.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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