Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato e aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il motivo principale del ricorso in Cassazione era che la Corte territoriale non aveva considerato correttamente che il reato era stato ritenuto tentato (e non consumato), con la conseguente riduzione della pena edittale massima a quattro anni, valore inferiore alla soglia di cinque anni prevista dal testo dell'art. 131-bis vigente all'epoca, sicché la norma non risultava ostativa all'applicazione della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non aveva considerato la riqualificazione del reato in tentato e la conseguente riduzione del massimo edittale (meno un terzo ai sensi dell'art. 56 c.p.), e che, alla luce del testo dell'art. 131-bis vigente all'epoca, la pena massima risultava inferiore alla soglia di cinque anni. La sentenza ricorre quindi ad un nuovo esame della questione, con valutazione delle argomentazioni sull'applicabilità della causa di non punibilità e della gravità concreta del fatto.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto aggravato)

    Norma incriminatrice principale del fatto originariamente contestato; la Corte ha rilevato che la qualificazione definitiva è stata per il reato tentato, con effetto sul calcolo della pena edittale.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Applicata per ridurre la pena edittale del tentativo: la riduzione minima praticabile è di un terzo, determinando così il limite massimo della pena da considerare ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 62 n. 4 e art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti in prevalenza sull'aggravante, come indicato nella sentenza di primo grado.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La norma invocata dal ricorrente: alla data dei fatti e del giudizio di merito il criterio rilevante era il limite massimo della pena (soglia di 5 anni). La Corte di cassazione ha ritenuto che, trattandosi di tentativo con riduzione ai sensi dell'art. 56, il massimo edittale fosse inferiore alla soglia e dunque la Corte d'appello doveva riesaminare l'applicabilità della causa di non punibilità, salvo valutazione della gravità concreta del fatto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma "Cartabia")

    Ha modificato i criteri di applicazione dell'art. 131-bis (in particolare, successivamente attribuendo rilievo al minimo edittale anziché al massimo). La Corte di cassazione ha precisato che va considerato il testo vigente all'epoca dei fatti/giudizio (prima delle modifiche), per il quale rilevava il massimo edittale.

  • art. 624 cod. pen. (furto): terzo comma sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"

    Il testo citato mostra che, a seguito della riforma, il furto aggravato è divenuto procedibile a querela; la Corte ha rilevato che nel caso concreto la querela era stata presentata il 08/01/2018, perciò la condizione di procedibilità era soddisfatta.

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (differimento efficacia norme riforma)

    Ha differito l'efficacia di alcune disposizioni della riforma Cartabia al 30/12/2022; la Corte ne tiene conto nel valutare quale testo normativo fosse applicabile al caso.

  • art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Citato dalla sentenza in relazione al successivo intervento normativo che ha fatto rilevare il minimo edittale anziché il massimo per l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha comunque basato la decisione sul testo applicabile nell'epoca dei fatti.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Richiamato per spiegare che il ricorso è stato trattato nelle forme semplificate previste dalla normativa (assenza di intervento delle parti).

Massime di principio

  • Verificare sempre la qualificazione definitiva del reato (consumato vs tentato): la riqualificazione in tentato incide sul calcolo della pena edittale (riduzione ai sensi dell'art. 56) e può determinare l'entrata nella soglia prevista dall'art. 131-bis.
  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis bisogna considerare il testo della norma vigente al momento dei fatti e del giudizio: prima delle modifiche del 2022 si valutava il limite sul massimo edittale (soglia 5 anni), dopo la riforma il criterio è cambiato (attenzione alla retroattività/non retroattività e alle date di efficacia).
  • Quando è invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità, il giudice deve valutare sia il confronto fra limiti edittali sia la gravità concreta del fatto; la mera soglia di pena non è l'unico elemento: la gravità concreta può escludere la non punibilità.
  • Dopo la riforma Cartabia, per i furti aggravati va controllato se sono divenuti procedibili a querela e se la querela è stata regolarmente presentata: l'assenza o irregolarità della querela può incidere sulla procedibilità.
  • In eventuali impugnazioni, le Corti d'appello e la Cassazione devono considerare gli effetti applicativi delle regole sul tentativo (art. 56) quando valutano soglie di pena per cause estintive o esimenti di lieve entità; una svista su questo punto può comportare annullamento e rinvio.
  • Se la Corte territoriale aveva motivato il diniego della non punibilità sulla base della gravità concreta, il giudice di rinvio dovrà confrontarsi espressamente con gli argomenti probatori e di valutazione della gravità per decidere nuovamente sulla causa di non punibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.