Cassazione Penale, Sentenza n. 28253/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, appartenente alla Polizia locale di Cisliano, era stato condannato per avere concorso nella formazione di una richiesta di archiviazione e di una attestazione falsa, utilizzate per giustificare una sanzione amministrativa per eccesso di velocità elevata a suo carico mentre si trovava fuori dal Comune di servizio. La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna per truffa aggravata e falso ideologico/materiale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni, per difetto di adeguata dimostrazione della connessione qualificata tra il procedimento "a monte" e quello dell'imputato, con violazione degli artt. 266 e 270 c.p.p.; 2) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e inutilizzabilità delle intercettazioni per omesso deposito dei brogliacci e dei supporti integrali ex art. 415-bis c.p.p.; 3) insussistenza dell'elemento soggettivo, richiamando una sentenza assolutoria relativa ad altro imputato e sostenendo che la dichiarazione non fosse falsa e che mancasse il dolo; 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) vizio di motivazione e violazione di legge sulla dosimetria sanzionatoria e sul giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui, pur denunciando correttamente la carenza motivazionale sulla utilizzabilità delle intercettazioni, la censura non era decisiva perché la prova dei fatti risultava anche da altri elementi acquisiti al processo; ha considerato assorbito il secondo motivo; ha respinto il terzo motivo perché la sentenza assolutoria invocata riguardava un falso diverso e non scardinava il nucleo probatorio della imputazione odierna; ha respinto il quarto motivo sulla particolare tenuità del fatto, reputando logica e non contraddittoria la motivazione di merito; ha respinto il quinto motivo sul trattamento sanzionatorio, ritenendo adeguata la motivazione circa la gravità del fatto e la scelta di bilanciamento delle attenuanti.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.
La norma è richiamata quale titolo del reato di truffa aggravata contestato all'imputato; la Corte conferma la tenuta della condanna anche rispetto a tale fattispecie, valorizzando la falsità documentale posta a base dell'ottenimento dell'archiviazione della sanzione.
artt. 476 e 479 c.p.
Sono richiamati quali disposizioni integrative del falso contestato; la Corte ribadisce che la condotta riguarda una attestazione mendace inserita in una richiesta di archiviazione e che il falso è documentalmente provato.
art. 266 c.p.p.
È richiamato in tema di presupposti di ammissibilità delle intercettazioni nel procedimento; la Corte afferma che le intercettazioni disposte in altro procedimento non sono utilizzabili automaticamente in mancanza di un legame sostanziale qualificato.
art. 270 c.p.p.
È la norma sulla utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte ne interpreta l'applicazione in senso restrittivo, richiedendo una connessione qualificata tra i procedimenti.
art. 415-bis c.p.p.
È invocato per la dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito dei brogliacci e dei supporti; la doglianza viene assorbita dall'esito del primo motivo.
art. 12 c.p.p.
È la disposizione che identifica i casi di connessione qualificata tra procedimenti; la Corte richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite Cavallo, sottolineando che la mera emersione di nuovi reati grazie alle intercettazioni non basta senza un effettivo legame sostanziale.
art. 131-bis c.p.
È la norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene immune da vizi la motivazione di merito che ha escluso la causa di non punibilità.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate in un procedimento diverso sono utilizzabili nel processo successivo solo se tra i procedimenti sussiste una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; non è sufficiente che i nuovi fatti siano semplicemente emersi grazie a quelle intercettazioni.
- La mancanza o la insufficienza di motivazione sulla connessione tra procedimenti non determina di per sé l'annullamento della condanna se la decisione si regge su ulteriori prove autonome e decisive, secondo una logica di prova di resistenza.
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di una prova, il giudizio di legittimità deve verificare se, espunta la prova contestata, il compendio probatorio residuo resti comunque sufficiente a sorreggere la decisione.
- Una sentenza assolutoria relativa a un fatto di falso diverso non è idonea a escludere la responsabilità per un differente falso documentale, se oggetto dell'imputazione sono attestazioni e contesti fattuali distinti.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione non illogica e non contraddittoria che valorizzi, oltre alla modesta entità dell'offesa immediata, il complessivo disvalore della condotta, specie se posta in essere da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni.
- La scelta del trattamento sanzionatorio e il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e non apparente, specie quando la modesta entità del danno non esaurisce la gravità del fatto.
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