Ordinanza n. 323/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale a non effettuare attività di taglio o manutenzione non autorizzata dell'albero ritenuto monumentale, successiva conferma della diffida, avvio del procedimento di declaratoria di monumentalità e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato due note del Comune di Pizzo relative a un albero sito nel giardino di Palazzo Bisogni. Con la prima nota l'amministrazione ha diffidato la società da qualsiasi attività di taglio o anche di manutenzione non autorizzata, assumendo la natura monumentale dell'albero. Con la seconda nota il Comune ha confermato la diffida, comunicato l'avvio del procedimento per la declaratoria di monumentalità e negato l'istanza di accesso agli atti. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto la sospensione degli atti impugnati, né ha definito nel merito le censure relative alla diffida, alla declaratoria di monumentalità o al diniego di accesso. Il Collegio ha fissato per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'11 novembre 2026, lasciando impregiudicate le misure che il Comune si è impegnato ad assumere con nota del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può definire la tutela cautelare fissando direttamente la trattazione del ricorso nel merito.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può ritenere non necessaria l'adozione di una misura cautelare tipica e fissare sollecitamente l'udienza di merito quando le esigenze della parte ricorrente risultino adeguatamente tutelabili attraverso la rapida definizione del giudizio.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati e lascia impregiudicate le questioni sostanziali e le eventuali misure amministrative sopravvenute.
Come è indicizzato
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