Ordinanza n. 11031/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio serbato dalla p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il ricorso sul silenzio. Ha assegnato alle parti un termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sulla validità della procura alle liti. Ha inoltre fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 15 dicembre 2026.
Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’accertamento del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti, poiché essa risulta priva sia della sottoscrizione sia della legalizzazione o apostille. Il giudice ha quindi ritenuto necessario sottoporre alle parti un’unica questione relativa alla validità della procura.
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