Cassazione Penale, Sentenza n. 00181/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, n.2-bis c.p.), denunciando: mancata correlazione tra imputazione e sentenza per aver la Corte di appello ritenuto possibile il concorso con altri pur essendo l'imputazione monosoggettiva; omissione di adeguata valutazione della circostanza che la carta PostePay era solo formalmente intestata all'imputato (tesi dello "schermo"); illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, 1° comma, n.5 c.p.) e al mancato riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); e omessa motivazione sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la correttezza della valutazione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla correlazione imputazione-sentenza (è ammesso affermare responsabilità in concorso pur se l'imputazione era formulata "uti singulus"); ha dichiarato aspecifico e inammissibile il secondo motivo perché mera reiterazione di censure già respinte in appello; ha approvato il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa e il rigetto dell'applicabilità di art. 131-bis; ha ritenuto inammissibile la richiesta sulle pene sostitutive perché la disciplina più favorevole era già in vigore in primo grado e l'imputato non l'aveva chiesta tempestivamente, sicché la richiesta in appello non poteva essere accolta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen., 2° comma, n.2-bis
Truffa aggravata realizzata mediante vendita/locazione "on line"; la Corte ha applicato questa norma in relazione alla condotta consistente nell'offerta fittizia su portale internet
art. 61, 1° comma, n.5 cod. pen.
Aggravante della minorata difesa: la Corte ha interpretato che la commissione del fatto "on line" integra la posizione di maggior favore dell'agente rispetto alla vittima, idonea a giustificare l'aggravante
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: esclusa quando l'agente ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, incluse circostanze di tempo e luogo come nelle truffe on-line
art. 20-bis cod. pen.
Pene sostitutive: la Corte ha richiamato la necessità di istanza tempestiva per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma transitoria: le disposizioni sopravvenute favorevoli si applicano ai giudizi pendenti in primo grado o in appello; la Corte l'ha interpretata nel senso che, se la disciplina più favorevole era già vigente in primo grado, l'imputato doveva chiedere lì l'applicazione delle pene sostitutive
Capo III legge 24 novembre 1981, n. 689
Riferimento normativo sulle pene sostitutive richiamato dalla disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022); la Corte ne verifica l'applicabilità temporale
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Ratio dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge): la Corte ha esaminato e rigettato o dichiarato inammissibili le censure fondate su tali letture
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali relativi alla congruità della imputazione rispetto alla decisione: la Corte ha chiarito che il passaggio da reato monosoggettivo a responsabilità in concorso non viola il principio di correlazione quando non altera il nucleo dell'accusa
art. 530, comma 2 e art. 192 cod. proc. pen.
Principi sul giudizio di assoluzione e sull'onere della prova; la Corte ha richiamato l'onere dell'imputato di allegare elementi contrari una volta che l'accusa ha assolto il suo onere probatorio
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione e sulla contestazione in grado di appello; richiamata rispetto alla censura sulla motivazione della Corte territoriale
art. 591, comma 4 cod. proc. pen.
La causa di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; applicata per dichiarare inammissibile la richiesta tardiva sulle pene sostitutive
art. 616 cod. proc. pen.
Poteri della Corte in ordine alla condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende
art. 111 Cost., 6° comma
Principio del giusto processo e del diritto alla motivazione della decisione; richiamato in rapporto alla censura di omessa motivazione
Massime di principio
- La titolarità formale di un mezzo di pagamento (es. carta prepagata) sul quale è stato accreditato il profitto illecito può costituire elemento sufficiente per ritenere la responsabilità dell'intestatario, salvo che questi produca concreti e specifici elementi contrari: l'onere di allegazione ricade sull'imputato
- Il passaggio, in sede di giudizio, dal reato contestato come atto "uti singulus" al riconoscimento di responsabilità in concorso non viola il principio di correlazione imputazione-sentenza se non altera il nucleo centrale dell'accusa
- Le truffe commesse mediante strumenti informatici/"on line" possono integrare l'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n.5 cod. pen., per la posizione di vantaggio che la distanza e la modalità telematica offrono all'autore
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con i casi in cui l'agente abbia approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima; dunque la tenuità può essere esclusa quando sussiste l'aggravante di cui sopra
- Le normative sopravvenute più favorevoli devono essere richieste tempestivamente: se la disciplina favorevole era già in vigore durante il giudizio di primo grado, l'imputato doveva presentare l'istanza nel primo grado; la richiesta tardiva in appello è inammissibile
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte e motivatamente disattese in sede di appello; il ricorso deve svolgere una critica specifica e argomentata
- Le cause di inammissibilità vanno rilevate d'ufficio in ogni stato e grado; l'omessa valutazione di inammissibilità da parte del giudice di merito può comunque essere sanata dalla Corte di cassazione
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