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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00181/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, n.2-bis c.p.), denunciando: mancata correlazione tra imputazione e sentenza per aver la Corte di appello ritenuto possibile il concorso con altri pur essendo l'imputazione monosoggettiva; omissione di adeguata valutazione della circostanza che la carta PostePay era solo formalmente intestata all'imputato (tesi dello "schermo"); illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, 1° comma, n.5 c.p.) e al mancato riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); e omessa motivazione sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive (art. 20-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la correttezza della valutazione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulla correlazione imputazione-sentenza (è ammesso affermare responsabilità in concorso pur se l'imputazione era formulata "uti singulus"); ha dichiarato aspecifico e inammissibile il secondo motivo perché mera reiterazione di censure già respinte in appello; ha approvato il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa e il rigetto dell'applicabilità di art. 131-bis; ha ritenuto inammissibile la richiesta sulle pene sostitutive perché la disciplina più favorevole era già in vigore in primo grado e l'imputato non l'aveva chiesta tempestivamente, sicché la richiesta in appello non poteva essere accolta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen., 2° comma, n.2-bis

    Truffa aggravata realizzata mediante vendita/locazione "on line"; la Corte ha applicato questa norma in relazione alla condotta consistente nell'offerta fittizia su portale internet

  • art. 61, 1° comma, n.5 cod. pen.

    Aggravante della minorata difesa: la Corte ha interpretato che la commissione del fatto "on line" integra la posizione di maggior favore dell'agente rispetto alla vittima, idonea a giustificare l'aggravante

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: esclusa quando l'agente ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, incluse circostanze di tempo e luogo come nelle truffe on-line

  • art. 20-bis cod. pen.

    Pene sostitutive: la Corte ha richiamato la necessità di istanza tempestiva per l'applicazione delle disposizioni più favorevoli

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria: le disposizioni sopravvenute favorevoli si applicano ai giudizi pendenti in primo grado o in appello; la Corte l'ha interpretata nel senso che, se la disciplina più favorevole era già vigente in primo grado, l'imputato doveva chiedere lì l'applicazione delle pene sostitutive

  • Capo III legge 24 novembre 1981, n. 689

    Riferimento normativo sulle pene sostitutive richiamato dalla disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022); la Corte ne verifica l'applicabilità temporale

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Ratio dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge): la Corte ha esaminato e rigettato o dichiarato inammissibili le censure fondate su tali letture

  • art. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali relativi alla congruità della imputazione rispetto alla decisione: la Corte ha chiarito che il passaggio da reato monosoggettivo a responsabilità in concorso non viola il principio di correlazione quando non altera il nucleo dell'accusa

  • art. 530, comma 2 e art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sul giudizio di assoluzione e sull'onere della prova; la Corte ha richiamato l'onere dell'imputato di allegare elementi contrari una volta che l'accusa ha assolto il suo onere probatorio

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione e sulla contestazione in grado di appello; richiamata rispetto alla censura sulla motivazione della Corte territoriale

  • art. 591, comma 4 cod. proc. pen.

    La causa di inammissibilità deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; applicata per dichiarare inammissibile la richiesta tardiva sulle pene sostitutive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Poteri della Corte in ordine alla condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende

  • art. 111 Cost., 6° comma

    Principio del giusto processo e del diritto alla motivazione della decisione; richiamato in rapporto alla censura di omessa motivazione

Massime di principio

  • La titolarità formale di un mezzo di pagamento (es. carta prepagata) sul quale è stato accreditato il profitto illecito può costituire elemento sufficiente per ritenere la responsabilità dell'intestatario, salvo che questi produca concreti e specifici elementi contrari: l'onere di allegazione ricade sull'imputato
  • Il passaggio, in sede di giudizio, dal reato contestato come atto "uti singulus" al riconoscimento di responsabilità in concorso non viola il principio di correlazione imputazione-sentenza se non altera il nucleo centrale dell'accusa
  • Le truffe commesse mediante strumenti informatici/"on line" possono integrare l'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n.5 cod. pen., per la posizione di vantaggio che la distanza e la modalità telematica offrono all'autore
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è incompatibile con i casi in cui l'agente abbia approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima; dunque la tenuità può essere esclusa quando sussiste l'aggravante di cui sopra
  • Le normative sopravvenute più favorevoli devono essere richieste tempestivamente: se la disciplina favorevole era già in vigore durante il giudizio di primo grado, l'imputato doveva presentare l'istanza nel primo grado; la richiesta tardiva in appello è inammissibile
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte e motivatamente disattese in sede di appello; il ricorso deve svolgere una critica specifica e argomentata
  • Le cause di inammissibilità vanno rilevate d'ufficio in ogni stato e grado; l'omessa valutazione di inammissibilità da parte del giudice di merito può comunque essere sanata dalla Corte di cassazione

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