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Ordinanza

Ordinanza n. 10851/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza per l’esecuzione e l’eventuale sostituzione del Commissario ad acta nominato dalla sentenza di questo Tribunale n. 4297/2025 per l'ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi pronunciati dal Tribunale di Roma n. 1427/2023 del 19.1.2023 (Reg. Ric. 68586/2022) e n. 1428/2023 del 19.1.2023 (reg. Ric. 68592/2022)

Giustizia amministrativa202410993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha promosso il giudizio di ottemperanza e ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi su due decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma, nonché l'esecuzione dell'ordine contenuto nella sentenza del TAR Lazio n. 4297/2025, con eventuale sostituzione o intervento più incisivo del Commissario ad acta. A seguito di pagamenti parziali effettuati dall'istituto scolastico, la ricorrente ha quantificato il credito residuo in euro 174.780,90, oltre agli interessi maturandi dal 9 aprile 2026 fino all'effettivo soddisfacimento. Il termine assegnato con la precedente sentenza di ottemperanza era ampiamente scaduto senza integrale pagamento. Non risultavano contestazioni specifiche sull'ammontare del credito residuo. Le comunicazioni dell'istituto scolastico e del Commissario ad acta riferivano di interlocuzioni con la Direzione generale del Ministero per reperire le risorse necessarie, ma non consentivano di comprendere con chiarezza lo stato della procedura di liquidazione né le iniziative concretamente adottate dal Commissario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non ancora integrato il soddisfacimento della pretesa creditoria e ha rilevato l'insufficienza dei chiarimenti acquisiti sullo stato dell'esecuzione. Ha quindi disposto la convocazione del Commissario ad acta, eventualmente insieme al dirigente scolastico dell'istituto, imponendo il deposito di una relazione dettagliata sulle attività svolte e di un prospetto relativo alle iniziative predisposte per soddisfare il credito residuo. Il giudice ha reiterato l'ordine al Commissario ad acta di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, senza compenso e senza facoltà di delega. Ha precisato che il Commissario può sostituirsi integralmente all'amministrazione inerte, quale ausiliario del giudice e organo straordinario dell'amministrazione, ferma restando la permanenza del potere provvedimentale dell'amministrazione. Ha inoltre avvertito il Commissario e le amministrazioni che la perdurante inottemperanza potrà essere valutata per l'adozione di ulteriori provvedimenti, anche in relazione alla gravità complessiva della condotta, nonché per eventuali segnalazioni disciplinari e alla Corte dei conti. La decisione non definisce definitivamente l'ottemperanza, ma dispone attività istruttorie e ulteriori misure di esecuzione, convocando il Commissario alla camera di consiglio del 9 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    Il Commissario ad acta svolge attività funzionale a garantire l'effettività dell'esecuzione del comando giudiziale, quale ausiliario del giudice dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    attività intesa a garantire la piena effettività del comando giudiziale mediante la sua compiuta esecuzione

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può reiterare e rendere effettivo l'ordine di esecuzione, anche mediante l'attività sostitutiva del Commissario ad acta.

  • art. 21 c.p.a.

    surroga ex lege dell'amministrazione inadempiente

    Il Commissario ad acta può sostituirsi totalmente all'amministrazione inerte, acquisendo la natura di organo straordinario della stessa amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il termine assegnato per l'adempimento è scaduto e il credito riconosciuto dal titolo giudiziale non è stato integralmente soddisfatto, il giudice può reiterare l'ordine di esecuzione assegnando al Commissario ad acta un ulteriore termine per provvedere.
  • Il Commissario ad acta nominato nell'ottemperanza è ausiliario del giudice e può sostituirsi integralmente all'amministrazione inerte; il suo potere sostitutivo comporta la surroga ex lege dell'amministrazione nell'attività necessaria a dare piena esecuzione al giudicato.
  • In presenza di chiarimenti non sufficienti sullo stato dell'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può convocare il Commissario ad acta e richiedere una relazione dettagliata, corredata da un prospetto delle attività predisposte per il soddisfacimento del credito, prima di adottare ulteriori misure.
  • La perdurante inottemperanza dell'amministrazione e l'eventuale mancata esecuzione degli ordini rivolti al Commissario ad acta possono essere valutate dal giudice ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti e della segnalazione agli organi disciplinari e contabili competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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