Cassazione Penale, Ordinanza n. 32124/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo un vizio di motivazione ritenuta illogica in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa rispetto a censure già esaminate e, inoltre, formulata in modo generico, poiché riferita a una motivazione "illogica" e non al parametro della "manifesta illogicità" richiesto dall'art. 606, lett. e), c.p.p. Il ricorrente contestava quindi il trattamento sanzionatorio e il diniego del più ampio riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo e comunque generico; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche in modo immune da manifesta illogicità, valorizzando la concessione della c.d. attenuante costituzionale e la congruità complessiva della pena, anche in considerazione dell'uso di violenza contro il soggetto addetto al controllo del supermercato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile in cassazione deve atteggiarsi come manifesta illogicità della motivazione, non essendo sufficiente la mera deduzione di una motivazione semplicemente "illogica".
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura relativa al vizio di motivazione deve essere specifica e deve confrontarsi con il parametro della manifesta illogicità, non essendo sufficiente una critica generica alla motivazione ritenuta semplicemente illogica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate nei precedenti gradi di giudizio senza introdurre profili effettivamente nuovi o decisivi.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva della pena.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è immune da censura in cassazione quando dia conto in modo coerente della congruità del trattamento sanzionatorio complessivo e delle circostanze concrete della condotta
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