Cassazione Penale, Sentenza n. 48072/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso ex art. 569 c.p.p. avverso la sentenza del GUP del 06/04/2023 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato (art. 95 d.P.R. 30/05/2002, n.115) per intervenuta prescrizione. Il Pubblico Ministero deduce che il termine di prescrizione era stato interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio del 13/02/2020 (prima del decorso del termine ordinario di sei anni), sicché la prescrizione non era maturata; la successiva dichiarazione di nullità del decreto (23/02/2023) non è idonea a eliminare l'effetto interruttivo, secondo il consolidato principio giurisprudenziale che anche gli atti nulli possono avere valore interruttivo per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la prescrizione sia stata effettivamente interrotta dall'emissione del decreto di citazione a giudizio del 13/02/2020 ai sensi dell'art. 160, comma 2, c.p.; ha inoltre affermato che la successiva dichiarazione di nullità del decreto non elimina l'effetto interruttivo, richiamando la giurisprudenza consolidata. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 569 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso del pubblico ministero per cassazione avverso le sentenze che dichiarano il non luogo a procedere; usata come titolo del gravame proposto dal Procuratore.
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sostanziale relativa al reato contestato (indicata quale fattispecie commessa in data 10/05/2016); la sentenza di merito aveva dichiarato estinto tale reato per prescrizione.
art. 160, comma 2, cod. pen.
Norma sulla prescrizione che prevede l'interruzione del termine per effetto di determinati atti del procedimento; la Corte ha ritenuto che l'emissione del decreto di citazione a giudizio del 13/02/2020 abbia interrotto la prescrizione ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, Rv. 282091)
Richiamato il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato; questo principio è stato applicato per convalidare l'effetto interruttivo del decreto di citazione poi dichiarato nullo.
Massime di principio
- L'emissione di un atto processuale idoneo ad esprimere l'interesse punitivo dello Stato (es. decreto di citazione a giudizio) interrompe il termine di prescrizione anche se tale atto sarà successivamente dichiarato nullo.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare la data dell'atto interruttivo effettivamente emanato, non la successiva sorte di nullità dell'atto, salvo diverso principio espresso per specifiche ipotesi normative.
- La nullità formale di un atto non comporta automaticamente la perdita dell'effetto interruttivo quando l'atto, comunque, abbia avuto valore oggettivo di manifestazione dell'azione penale.
- In casi analoghi il pubblico ministero deve documentare e richiamare gli atti che abbiano interrotto la prescrizione; il giudice di merito deve verificare la sussistenza e la datazione di tali atti prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Se il giudice dichiara la prescrizione senza aver considerato un atto interruttivo, è possibile il ricorso del PM per ottenere annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
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