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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 25857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava a S.A. la mancata indicazione nel quadro RW e l'omessa dichiarazione di redditi di capitale esteri (Euro 650.000) detenuti tramite la Fondazione Calibria per gli anni 2001-2006, sulla base di documentazione acquisita tramite scambio di informazioni internazionale (Direttiva 77/799 CEE). La contribuente impugnava gli avvisi per vizi formali, illegittimità dell'informativa internazionale, mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione, inversione dell'onere della prova e carenza di presunzioni gravi, nonché per varie eccezioni processuali (notifica, incompetenza dell'ufficio, applicazione aliquota progressiva e sanzioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di S.A., confermando la riforma operata dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile l'informativa internazionale e la documentazione estera (estratti conto originali con traduzione), ha ritenuto corretto l'onere probatorio posto dall'Amministrazione e ha affermato che, una volta prodotta documentazione attendibile, grava sul contribuente il dovere di fornire prove contrarie. Ha inoltre escluso i rilievi sulla competenza dell'ufficio e sulla notifica per mancata riproposizione specifica in appello, ha confermato l'applicabilità della tassazione ordinaria in mancanza di chiara provenienza del capitale e ha rigettato le richieste di disapplicazione o riduzione delle sanzioni per assenza di comprovata incertezza normativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (liquidate in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    l'accertamento può essere fondato anche su "altri atti o documenti" in possesso dell'amministrazione

    Consente l'utilizzo, per l'accertamento tributario, di informazioni e documenti acquisiti dall'amministrazione, comprese informative di autorità estere, qualora necessari per indagini non svolgibili in Italia.

  • Direttiva CEE 77/799 del 19/12/1977 (scambio di informazioni)

    art. 4 (scambio spontaneo): l'autorità competente di uno Stato membro, in possesso di informazioni idonee a permettere una corretta determinazione delle imposte, comunica le stesse all'autorità competente di ogni altro Stato

    Lo scambio spontaneo di informazioni tra Stati membri è legittimo e utilizzabile dall'amministrazione finanziaria italiana per fondare accertamenti; non è richiesto corrispettivo e le informazioni possono formare base probatoria se attendibili.

  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 56 (recepimento Direttiva 77/799)

    Norma di recepimento degli obblighi comunitari sullo scambio di informazioni fiscali, confermando la liceità dell'utilizzo delle informative estere nell'ordinamento interno.

  • L. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44, comma 1, lett. h)

    Individua la natura di reddito di capitale per proventi derivanti dall'impiego di capitale; utilizzata dall'Ufficio per qualificare come reddito imponibile l'importo imputato al contribuente per il 2001.

  • D.L. 28 giugno 1986, n. 167, art. 6 (conv. L. 4 agosto 1990, n. 227)

    Consente di applicare presunzioni di fruttuosità sugli investimenti per periodi successivi al primo anno di possesso, applicando tassi medi per la determinazione del reddito presunto.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (conv. L. 4 agosto 1990, n. 227)

    Norme relative alla documentazione e alla presunzione dei redditi da investimenti esteri utilizzate per accertare redditi non dichiarati.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate le funzioni in materia di entrate tributarie e legittima la competenza della Direzione regionale/intervenuta nell'esercizio delle funzioni ispettive e di segnalazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Richiede la specifica riproposizione in appello di domande/ eccezioni non accolte in primo grado per evitare la preclusione; giustifica il rigetto di questioni non esplicitamente riformulate in appello.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), artt. 7 e 10

    Richiamati dalla contribuente per profili di corretto procedimento amministrativo e diritto alla difesa, ma il giudice ha ritenuto che non ostassero all'utilizzo delle informative estere, purché idonee e comunicate nel rispetto delle norme.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi per cassazione)

    Articolazione dei motivi di ricorso per violazione di legge o vizi di motivazione che la Corte ha esaminato e ritenuto infondati rispetto all'uso delle informative internazionali e all'onere della prova.

Massime di principio

  • Le informazioni e i documenti acquisiti da autorità estere nell'ambito dello scambio di informazioni (Direttiva 77/799 e relative norme di recepimento) sono ammissibili e possono costituire prova idonea per l'accertamento tributario se documentati (originali) e tradotti; non sono automaticamente 'presunzioni' prive di valore probatorio.
  • Quando l'Amministrazione produce documentazione estera attendibile che attribuisce disponibilità di beni o redditi al contribuente, grava sul contribuente l'onere di fornire prove efficaci e contrarie; non si verifica una illegittima inversione dell'onere della prova se l'ufficio ha prodotto elementi concreti e verificabili.
  • La qualificazione del provento come reddito di capitale o l'applicazione della presunzione di fruttuosità è lecita se fondata su norme specifiche (TUIR, D.L. 167/1986) e su elementi oggettivi che giustifichino l'imputazione reddituale; in mancanza di chiarezza sulla natura/provenienza del capitale può essere applicata tassazione ordinaria.
  • Le questioni processuali e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; un richiamo generico agli atti di primo grado non evita la preclusione.
  • Le sanzioni tributarie possono essere eliminate o mitigate dal giudice solo in presenza di comprovata e oggettiva incertezza della norma applicabile; la mera difficoltà interpretativa non basta se la disciplina sul possesso di capitali esteri è chiara.
  • La competenza dell'Agenzia delle Entrate per l'attività di accertamento è legittima per le funzioni trasferite al medesimo ente dal D.Lgs. n.300/1999; i controlli sulla provenienza delle informazioni estere ricadono nella normale attività istruttoria dell'ufficio.

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