Cassazione Penale, Ordinanza n. 32607/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il primo motivo riguardava l'affermazione di responsabilità penale ed era sostanzialmente identico a quello già dedotto in appello e respinto dalla Corte territoriale. La difesa contestava, in particolare, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, l'utilizzabilità dell'individuazione fotografica e gli elementi di riscontro relativi all'autovettura utilizzata per il reato e alla presenza, al momento della cessione, di un uomo con caratteristiche somatiche compatibili con quelle dell'imputato. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza non fosse consentita in sede di legittimità e fosse comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza di merito era priva di evidenti illogicità e indicava una pena congrua, con pena base corrispondente al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo riproduceva una censura già proposta e motivatamente disattesa in appello, mentre la responsabilità era stata fondata su dichiarazioni della persona offesa ritenute attendibili, sull'individuazione fotografica riconosciuta come pienamente utilizzabile e su elementi di riscontro esterno. Il secondo motivo, concernente attenuanti generiche e dosimetria della pena, è stato ritenuto non deducibile in cassazione e comunque manifestamente infondato, essendo sufficiente, in presenza di una pena base pari al minimo edittale, una motivazione sintetica riferita alla congruità della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che riproduce pedissequamente una censura già proposta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare l'affermazione di responsabilità quando siano ritenute attendibili e prive di contraddizioni; la loro valutazione, se sorretta da motivazione congrua, non è rivalutabile in sede di legittimità.
- L'individuazione fotografica è utilizzabile come elemento di prova quando il giudice di merito ne valorizzi l'esito e la coerenza con gli ulteriori elementi acquisiti.
- In presenza di una motivazione priva di evidenti illogicità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena non possono essere rivalutati in cassazione come questioni di merito.
- Quando la pena base è determinata nel minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che la qualifichi come congrua, senza l'esame dettagliato di ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
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