Sentenza n. 285/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dalla Prefettura di Savona nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data 24 luglio 2025 per il riesame - e conseguente revoca - del divieto di detenere armi in data -OMISSIS- emanato dalla Prefettura di Savona ai sensi dell’art. 39 TULPS; - per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina fin d’ora di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dalla Prefettura di Savona sull'istanza del 24 luglio 2025 di riesame e revoca in autotutela del divieto di detenzione armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione armi, adottato nel 2023 sulla base di una comunicazione di notizia di reato relativa alle ipotesi di cui agli artt. 337 e 651 c.p. L'istanza era fondata sul decorso di un periodo superiore a tre anni dai fatti, sull'archiviazione del procedimento penale relativo all'art. 337 c.p. e sull'archiviazione del procedimento disciplinare. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto sostenendo che non sussistesse un dovere di pronunciarsi su istanze di autotutela e che il divieto fosse ormai inoppugnabile, anche in ragione della precedente declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto contro il provvedimento originario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio della Prefettura. Ha ritenuto che il divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS, non essendo soggetto a un limite temporale di efficacia, non possa operare sine die quando venga meno l'attualità del giudizio di pericolosità posto a suo fondamento. In presenza del decorso di un termine ragionevole e di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere l'aggiornamento della propria posizione e l'Amministrazione ha il dovere di riesaminare l'istanza, anche se il provvedimento originario è divenuto inoppugnabile. Il dovere di riesame non implica l'obbligo di revocare il divieto: la Prefettura conserva ampia discrezionalità nel valutare le circostanze dedotte, compresa la sorte dell'imputazione ex art. 651 c.p., non risultante dal decreto di archiviazione menzionato, nonché gli ulteriori elementi acquisibili d'ufficio dalle forze di polizia. L'Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto prefettizio di detenzione armi, in assenza di un termine legale di efficacia, non può essere mantenuto sine die qualora vengano meno l'attualità del giudizio di pericolosità e i presupposti sostanziali della misura; le sopravvenienze impongono il riesame della posizione dell'interessato.
art. 337 c.p.
L'archiviazione del procedimento relativo all'ipotesi di reato è considerata una sopravvenienza rilevante ai fini della richiesta di aggiornamento del quadro indiziario posto a base del divieto.
art. 651 c.p.
La sorte dell'imputazione non risultava chiarita dal decreto di archiviazione richiamato e doveva essere valutata dalla Prefettura nell'esercizio della propria discrezionalità.
art. 31 c.p.a.
Il giudice può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione armi previsto dall'art. 39 TULPS, pur non essendo soggetto a un termine legale di efficacia, non può conservare efficacia sine die quando venga meno l'attualità del giudizio di pericolosità posto a suo fondamento.
- Dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario originario, il destinatario di un divieto di detenzione armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere il riesame della propria posizione e la Prefettura ha il dovere di pronunciarsi, anche se il provvedimento originario è divenuto inoppugnabile.
- L'obbligo di riesame di un divieto prefettizio di detenzione armi impone l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, ma non predetermina il contenuto della decisione: la Prefettura conserva ampia discrezionalità nel valutare le sopravvenienze dedotte dall'interessato e gli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio.
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