Sentenza del 20/03/2019 n. 7750 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Azienda - Valutazione dell'avviamento - Criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 - Abrogazione della relativa norma - Utilizzabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in Euro 548.168,00 il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta alla R.I.V. S.r.l., recuperando maggiore imposta di registro e applicando sanzioni. Ha sostenuto, da un lato, che l'Amministrazione avesse illegittimamente utilizzato i criteri del d.P.R. n. 460 del 1996, abrogato dal d.lgs. n. 218 del 1997, e, dall'altro, che il precedente contratto di affitto d'azienda, con canoni elevati e previsione di una successiva cessione, avesse già remunerato o trasferito sostanzialmente la clientela e quindi l'avviamento. La ricorrente ha inoltre contestato l'insufficienza dell'istruttoria e della prova dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la pretesa tributaria. Ha ritenuto che l'interpretazione del contratto di affitto d'azienda effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale fosse coerente: il contratto riguardava il godimento temporaneo dell'azienda e non costituiva una cessione anticipata dell'avviamento o della clientela. I canoni elevati potevano remunerare il godimento di un'azienda ben avviata, senza dimostrare un trasferimento anticipato dell'avviamento. La Corte ha inoltre stabilito che i criteri del d.P.R. n. 460 del 1996, pur abrogato, possono essere utilizzati come parametro indicativo per stimare l'avviamento, poiché il d.lgs. n. 218 del 1997 non ha introdotto un metodo alternativo. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare concretamente, mediante elementi e criteri alternativi, che il valore dell'avviamento era inferiore. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
Costituisce il riferimento normativo per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro nelle cessioni d'azienda, comprensiva del valore dell'avviamento.
d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4
I criteri del d.P.R. n. 460 del 1996 possono essere utilizzati come parametro indicativo per la determinazione del valore dell'avviamento, anche dopo la loro abrogazione.
La norma, sebbene non più vigente, può fungere da criterio presuntivo o parametro minimo-indicativo. Il calcolo deve essere parametrato alla media dei ricavi degli ultimi tre periodi d'imposta e alla percentuale di redditività ritenuta congrua, con applicazione del moltiplicatore previsto. L'Amministrazione può adottare un criterio diverso soltanto motivandone la maggiore affidabilità.
d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 4
È richiamato insieme all'art. 2 come parte della metodologia utilizzata per la stima dell'avviamento, la cui utilizzabilità non è esclusa dall'abrogazione del decreto.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 17, commi 1 e 2
Ha abrogato il d.P.R. n. 460 del 1996 nel ridisciplinare l'accertamento con adesione, ma non ha previsto una metodologia alternativa per la determinazione dell'avviamento; per questo i criteri abrogati restano utilizzabili sul piano indicativo.
Codice civile, artt. 1362 e 1363
L'interpretazione dei contratti deve considerare la comune intenzione delle parti, il comportamento complessivo e il collegamento tra le clausole. Nel caso concreto, tali criteri hanno portato a distinguere il contratto di affitto d'azienda dalla successiva cessione.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Il contribuente che contesta la stima dell'Ufficio deve fornire elementi concreti contrari e dimostrare l'incoerenza del metodo o dei dati utilizzati; non è sufficiente contestare astrattamente la metodologia o la sua abrogazione.
Costituzione, art. 111, comma 2
È richiamato in relazione ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Cassazione di decidere direttamente una questione di diritto infondata anche in presenza di omessa pronuncia del giudice di merito.
Massime di principio
- L'abrogazione di un metodo normativo di stima non impedisce necessariamente il suo utilizzo come parametro tecnico-indicativo, soprattutto quando la normativa successiva non introduce un criterio alternativo.
- La contestazione di una stima fiscale non può limitarsi a sostenere che il metodo utilizzato dall'Amministrazione è abrogato o astrattamente inidoneo: occorre dimostrare con dati contabili, economici e contrattuali quale sarebbe il valore corretto o perché il calcolo sia incoerente.
- Canoni elevati di affitto d'azienda non dimostrano automaticamente una cessione anticipata dell'avviamento o della clientela; occorre verificare il contenuto effettivo delle clausole e la comune intenzione delle parti.
- Affitto d'azienda e successiva cessione devono essere considerati operazioni distinte, salvo che il contribuente dimostri, attraverso il contratto e il comportamento delle parti, un collegamento negoziale volto a trasferire anticipatamente l'avviamento.
- Per contestare in Cassazione l'interpretazione di un contratto è necessario evidenziare una concreta violazione dei criteri legali di interpretazione o un fatto decisivo omesso; la semplice contrapposizione di una diversa lettura del contratto non è sufficiente.
- I criteri del d.P.R. n. 460 del 1996 possono costituire un indice a favore dell'Amministrazione, ma il contribuente conserva la possibilità di provare un valore dell'avviamento inferiore mediante parametri alternativi attendibili.
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