Sentenza n. 14676/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - del provvedimento prot. RFI_DAC\2026\0002653 del 23/04/2026 con cui RFI disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura DAC.0267.2025 – Lotto 2 – CIG B6A203F3CE; - del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela; - delle note di reiterazione della richiesta di sostituzione dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 D.Lgs. 36/2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere dalla Stazione Appaltante; e per la conseguente declaratoria dell’obbligo di riesame della posizione della ricorrente alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, discrezionalità amministrativa, favor partecipationis, risultato, fiducia e buon andamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per la fornitura di sostanze igniritardanti, lotto 2, con contestuale impugnazione del rigetto dell’autotutela e delle richieste di sostituzione dell’impresa ausiliaria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura DAC.0267.2025, lotto 2, nella quale era risultata prima in graduatoria, chiedendo anche l’annullamento del successivo rigetto dell’istanza di autotutela e delle note con cui la stazione appaltante aveva reiterato la richiesta di sostituzione dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la declaratoria dell’obbligo di riesame della propria posizione secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza, favor partecipationis, risultato, fiducia e buon andamento. Rete Ferroviaria Italiana ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso è stato notificato il 25 maggio 2026 e depositato il 24 giugno 2026. La ricorrente ha chiesto in camera di consiglio la rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo applicabile il rito speciale in materia di contratti pubblici. Poiché l’art. 119, comma 2, c.p.a. dimezza i termini processuali ordinari e l’art. 45, comma 1, c.p.a. stabilisce per il deposito del ricorso notificato un termine perentorio di trenta giorni, il termine applicabile era di quindici giorni dalla perfezione dell’ultima notificazione. Il ricorso, notificato il 25 maggio 2026 e depositato il 24 giugno 2026, è stato quindi depositato oltre il termine perentorio. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del deposito. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini, poiché il mancato rispetto del termine è stato ritenuto imputabile alla violazione dell’ordinaria diligenza, considerato il chiaro tenore letterale delle disposizioni applicabili. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso… irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito
La tardività del deposito del ricorso determina l’irricevibilità, rilevabile anche d’ufficio.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il deposito del ricorso notificato deve avvenire entro un termine perentorio decorrente dal perfezionamento dell’ultima notificazione.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
Per le controversie rientranti nelle materie soggette al rito abbreviato, compresa l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, il termine ordinario di deposito è dimezzato.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio in materia di contratti pubblici è di norma definito in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti
La controversia in materia di contratti pubblici può essere definita con sentenza semplificata all’esito dell’udienza cautelare, quando siano integri il contraddittorio e l’istruttoria.
art. 60 c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale [è facoltizzato] a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
Il giudice può definire immediatamente il merito con sentenza semplificata in sede cautelare, previo avviso alle parti e verifica dei presupposti processuali.
art. 104 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione alle richieste della stazione appaltante di sostituzione dell’impresa ausiliaria; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito speciale in materia di contratti pubblici, il termine perentorio ordinario di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso notificato è dimezzato a quindici giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a.
- Il superamento del termine perentorio di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di contratti pubblici comporta l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., anche quando la notificazione sia stata tempestiva.
- La rimessione in termini non può essere concessa quando il mancato rispetto del termine processuale sia imputabile alla violazione dell’ordinaria diligenza e la disciplina applicabile presenti un tenore letterale chiaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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