Sentenza n. 2621/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1300/2024 emessa in data 13 marzo 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 relativi a ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano del 13 marzo 2024, divenuta irrevocabile, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 in relazione a ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, condannando il Ministero a provvedere. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte nonostante la notificazione della sentenza il 13 marzo 2024. Ha inoltre chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta e la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero. Sono state quindi ritenute soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua il presupposto dell'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di condanna è stata respinta perché, considerata l'esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e contenente un obbligo di dare o di fare chiaramente eseguibile.
- Accertati il giudicato, la notificazione della pronuncia e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività esecutive rientrino nei compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'esiguità dell'obbligazione economica, una condanna non meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.
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