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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 835/2024, pubblicata 29 febbraio 2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 2171/2023 R.G.) e passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 11 marzo 2025

Giustizia amministrativa202500435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 835/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, n. 835/2024, pubblicata il 29 febbraio 2024 e passata in giudicato l'11 marzo 2025. Hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può ordinare, in sede di ottemperanza, l'integrale esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto alle obbligazioni da esso derivanti.
  • In presenza di un giudicato non integralmente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio per adempiere, disponendo il pagamento delle somme dovute secondo il titolo giudiziale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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