Sentenza n. 1871/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento decreto di rifiuto -diniego Cat. -OMISSIS- del 01.02.2023, della Questura di Cosenza, Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, notificato il 03.02.2023 del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 1° febbraio 2023 della licenza di porto di fucile per uso sportivo, notificato il 3 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego lamentando, da un lato, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per negare la licenza. In particolare, ha contestato la valutazione di inaffidabilità posta a base del provvedimento, anche in relazione agli elementi penali e di polizia considerati dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. La censura procedimentale è infondata perché l'Amministrazione aveva trasmesso il preavviso di rigetto; non sussisteva la denunciata discordanza tra il preavviso e il diniego, che aveva aggiunto ulteriori pregiudizi penali e di polizia rispetto a quelli già sufficienti a motivare il diniego. Inoltre, le valutazioni di inaffidabilità non sono state superate neppure nel corso del giudizio. È infondato anche il motivo relativo ai presupposti sostanziali: il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi è prognostico e preventivo, non richiede la prova di un abuso effettivo né coincide con un giudizio di pericolosità sociale. Il TAR ha ritenuto congrua la valutazione amministrativa, fondata su deferimenti per reati in materia di appalti e contro la pubblica amministrazione, su una misura cautelare personale poi riformata dal Tribunale del riesame e su una precedente condanna per furto continuato in concorso, dichiarata estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. La riforma della misura cautelare non impediva di considerare autonomamente i fatti ai fini amministrativi; anche il precedente estinto poteva essere valutato come elemento sintomatico della condotta. L'istruttoria è stata ritenuta adeguata e la valutazione proporzionata. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
la competente Autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – ha facoltà di valutare non solo tale capacità di abuso, ma anche, in alternativa, l'assenza di una buona condotta, per la commissione di fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell'interessato
Il potere di negare o ritirare una licenza di polizia in materia di armi può fondarsi, alternativamente alla capacità di abusarne, anche sull'assenza di buona condotta desunta da fatti estranei alla gestione delle armi; non è necessario un giudizio di pericolosità sociale.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
l’Amministrazione ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a chi chieda il rilascio di una autorizzazione di polizia o ne sia titolare, quando sia riscontrabile una capacità «di abusarne»
Il divieto relativo alle armi può essere disposto sulla base di una valutazione prognostica della capacità del soggetto di abusarne, senza che occorra dimostrare un abuso già avvenuto.
art. 445, comma 2, c.p.p.
In ordine a quest’ultima condanna, con motivazione congrua e quindi non censurabile l’Amministrazione ha ritenuto che tale reato, seppur sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 co.2 c.p.p., è comunque sintomatico della condotta dell'interessato e della sua inaffidabilità nel porto e nell’uso delle armi.
L'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto sottostante, con motivazione congrua, quale elemento sintomatico della condotta e dell'affidabilità del richiedente una licenza di porto d'armi.
Massime di principio
- Nel rilascio delle licenze di porto d'armi l'Amministrazione può negare il titolo sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, diretto a prevenire abusi e sinistri; non è necessario dimostrare che il soggetto abbia già abusato delle armi.
- La valutazione ostativa al rilascio di una licenza di porto d'armi può fondarsi sull'assenza di buona condotta desunta anche da fatti estranei alla gestione delle armi e non sfociati in condanne o misure di pubblica sicurezza; il giudizio amministrativo di affidabilità è autonomo rispetto a quello penale e non coincide con la pericolosità sociale.
- La riforma in sede di riesame di una misura cautelare penale non preclude all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti contestati ai fini dell'affidabilità nell'uso e nella detenzione delle armi, secondo il diverso scopo preventivo del procedimento amministrativo.
- La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. non esclude che l'Amministrazione possa valutare il fatto sottostante come elemento sintomatico della condotta e dell'affidabilità del richiedente, purché la valutazione sia congruamente motivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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