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Sentenza

Sentenza n. 6458/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202600859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente titolato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 17 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, nonché la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, assumendo che fosse decorso il termine previsto dalla normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la posizione individuale della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel precisare il contenuto dell'attività amministrativa dovuta, il TAR ha richiamato l'obbligo di valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l'eventuale equipollenza del titolo e la necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di persistente inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite all'estero ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

  • direttiva 2013/55/UE

    È la direttiva recepita dal d.lgs. 15/2016, richiamata nel quadro normativo del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Quando la documentazione completa è stata presentata, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve concludersi entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; decorso tale termine senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione competente di provvedere entro un termine adeguato alla situazione concreta e può contestualmente nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l'autorità competente deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi alla denominazione formale del titolo.
  • L'autorità competente deve valutare l'equipollenza sostanziale della formazione estera e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento per le sole differenze tra i percorsi formativi.
  • Il decorso del termine procedimentale non determina il riconoscimento automatico del titolo, ma impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente istruito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioScuola
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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