Cassazione Penale, Sentenza n. 45049/2024 del 09/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Rossi impugnava la conferma d'appello della condanna (4 mesi di reclusione e 103 euro di multa) per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod. pen., relativo all'impossessamento di circa cinque quintali di legna aggravato. Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione di legge e insufficiente motivazione con riferimento agli artt. 597, comma 3 e 129 c.p.p. e art. 157 c.p., sostenendo che il giudice di primo grado aveva qualificato il fatto come tentativo mentre la Corte territoriale lo aveva di fatto ritenuto consumato, con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (3) violazione per mancata considerazione della necessità della querela ai sensi del d.lgs. n.150/2022 e art.336 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri due. Ha accertato che dalla motivazione della sentenza di primo grado emergeva inequivocamente la qualificazione del fatto come tentativo, nonostante il dispositivo non lo esprimesse esplicitamente. Calcolando il termine di prescrizione per il tentativo di furto pluriaggravato (termine edittale base dieci anni con una riduzione di un terzo per il tentativo), tenendo conto degli artt. 157 e 161 c.p. e della sospensione del decorso dei termini dal 19/11/2012 al 06/06/2013 ai sensi dell'art. 159, comma 1, n.3 c.p., la Corte ha constatato che i termini di prescrizione erano già decorsi alla data della sentenza di appello (15/01/2024). Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, nn.2 e 7, cod. pen.
Norme che definivano il reato contestato (furto aggravato in relazione a violenza e cose esposte alla pubblica fede); la sentenza di merito aveva inflitto la condanna sulla base di tali norme.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi della motivazione e alla possibile discrepanza tra dispositivo e motivazione; la Cassazione ha esaminato la motivazione per determinare la reale qualificazione del fatto.
art. 129, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha valutato la prevalenza degli elementi di fatto emersi dalla motivazione rispetto al dispositivo apparente.
art. 157, cod. pen.
Norma che disciplina la prescrizione; applicata congiuntamente all'art. 161 per il calcolo del termine di prescrizione dell'evento tentato.
art. 161, cod. pen.
Usato per determinare i termini massimi di prescrizione e la relativa incidenza sul caso di tentativo; combinato con art. 157 per il calcolo definitivo.
art. 159, comma 1, n.3, cod. pen.
Previsione della sospensione del decorso della prescrizione in caso di richiesta di termine a difesa; la Corte ha computato la sospensione dal 19/11/2012 al 06/06/2013 per il calcolo della prescrizione.
art. 131-bis, cod. pen.
Richiesto come motivo di doglianza dal ricorrente (presunta mancata applicazione), ma la Corte ha assorbito il motivo in ragione della decisione sulla prescrizione e non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità.
art. 336, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla querela prevista dal d.lgs. n.150/2022; anche questo motivo è stato assorbito dalla decisione sulla prescrizione.
d.lgs. n.150/2022
Riferimento alla normativa che disciplina la querela necessaria per alcuni reati; la mancata presentazione della querela era dedotta dal ricorrente ma non è stata determinante per la decisione finale, essendo la sentenza annullata per prescrizione.
Massime di principio
- Quando vi è contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la motivazione può essere determinante per la reale qualificazione del fatto se contiene elementi chiari e logici che mostrano un diverso convincimento del giudice.
- La prescrizione va calcolata sulla base della corretta qualificazione giuridica del fatto (tentativo vs consumazione): per il tentativo si applica la riduzione prevista (in questo caso un terzo in meno rispetto al massimo edittale).
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerati tutti gli istituti che sospendono o interrompono il decorso (es. sospensione per richiesta di termine a difesa ai sensi dell'art. 159 c.p.).
- Motivi processuali non decisivi (es. mancata applicazione di norme attenuanti o mancanza di querela) possono essere assorbiti se la Corte decide il ricorso sulla base di un vizio che rende il processo o la pena estinti per prescrizione.
- Prima di impugnare o proporre ricorso è essenziale verificare la corrispondenza tra dispositivo e motivazione della sentenza di merito e, in presenza di apparente discrepanza, documentare come la motivazione attesti una diversa qualificazione dei fatti.
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