Regolamento (UE) 2025/2645
Regolamento (UE) 2025/2645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, a livello dell’Unione, una procedura uniforme per concedere licenze obbligatorie in situazioni di crisi o di emergenza dichiarate da specifici atti UE. La licenza è concepita come rimedio eccezionale e di ultima istanza, applicabile solo se gli accordi volontari non sono praticabili o non bastano a garantire la fornitura dei prodotti essenziali. Il sistema disciplina in modo dettagliato procedura, contenuto della licenza, compenso, obblighi del licenziatario, divieto di esportazione, controlli doganali, revisioni, revoca e sanzioni. Il regolamento modifica inoltre il regolamento (CE) n. 816/2006 per introdurre una licenza obbligatoria dell’Unione destinata all’esportazione di prodotti farmaceutici verso paesi con problemi di salute pubblica.
Istituzione di un sistema UE di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi su brevetti, modelli di utilità e certificati protettivi complementari, con modifica del regolamento (CE) n. 816/2006.
Ambito di applicazione
Si applica, nel contesto di una modalità di crisi o di emergenza dichiarata nell’ambito dei meccanismi UE elencati nell’allegato, ai diritti di proprietà intellettuale vigenti in uno o più Stati membri costituiti da brevetti, domande di brevetto pubblicate, modelli di utilità, domande di modelli di utilità pubblicate e certificati protettivi complementari. Riguarda l’utilizzo di tali diritti per la fabbricazione, l’offerta in vendita, la vendita o l’importazione di prodotti di rilevanza per le crisi, solo nel mercato interno e come misura di ultima istanza. Sono esclusi i prodotti per la difesa; restano impregiudicati diritto d’autore, diritti connessi e segreti commerciali, e non è imposto alcun obbligo di divulgazione di know-how riservato o segreti commerciali. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri; per il Regno Unito/Irlanda del Nord è prevista una disciplina speciale di non applicazione della procedura UE di cui al regolamento modificato.
Regolamento (UE) 2025/2645 relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006
Il regolamento istituisce un meccanismo dell’Unione per l’uso, in via eccezionale, di invenzioni protette da diritti di proprietà intellettuale quando una crisi o un’emergenza dichiarata impone di garantire la fornitura di prodotti essenziali. La logica è quella della misura di ultima istanza: la licenza obbligatoria interviene solo se gli accordi volontari o altri strumenti non riescono ad assicurare, in tempi ragionevoli, l’accesso ai prodotti di rilevanza per le crisi.
Finalità e rapporto con i meccanismi di crisi dell’Unione
Il regolamento si inserisce nei meccanismi UE già esistenti per la gestione delle crisi e delle emergenze, in particolare quelli richiamati nell’allegato: il regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce transfrontaliere per la salute, il regolamento (UE) 2022/2372 sulle contromisure mediche in caso di emergenza sanitaria e il regolamento (UE) 2024/2747 sull’emergenza e resilienza del mercato interno. La possibilità di concedere una licenza obbligatoria dell’Unione è subordinata alla previa dichiarazione della corrispondente modalità di crisi o emergenza prevista dal relativo atto UE. La disciplina mira a superare i limiti del sistema frammentato di licenze nazionali, che non è idoneo a gestire catene di approvvigionamento transfrontaliere e non garantisce un mercato interno funzionale per i prodotti prodotti in forza di tali licenze.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
L’ambito materiale comprende brevetti, domande di brevetto pubblicate, modelli di utilità, domande di modelli di utilità pubblicate e certificati protettivi complementari. La licenza obbligatoria può riguardare sia l’invenzione protetta sia i processi necessari alla fabbricazione di prodotti di rilevanza per le crisi. Il testo precisa che restano fuori dal perimetro i prodotti per la difesa e che non vi è alcuna armonizzazione del diritto d’autore, dei diritti connessi o della protezione dei segreti commerciali. Non è imposto alcun obbligo di divulgare know-how riservato o informazioni protette da segreti commerciali.
Condizioni sostanziali per la concessione
La Commissione può concedere la licenza solo se sono soddisfatte quattro condizioni cumulative: esistenza di una modalità di crisi o emergenza elencata nell’allegato; necessità dell’utilizzo dell’invenzione protetta per garantire la fornitura dei prodotti; impossibilità di raggiungere entro un termine ragionevole soluzioni diverse dalla licenza obbligatoria, inclusi gli accordi volontari; possibilità per il titolare dei diritti di presentare osservazioni nel corso della procedura. Il regolamento valorizza quindi il contraddittorio e l’esame preliminare delle alternative consensuali.
Procedura: avviso, consultazione e decisione
La procedura si apre con un avviso pubblicato sul sito della Commissione e poi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’avviso deve indicare i prodotti per i quali manca una fornitura adeguata, i diritti e i titolari interessati, nonché invitare titolari, potenziali licenziatari e altri interessati a presentare osservazioni, anche sulla possibilità di concludere accordi volontari. La Commissione chiede quindi un parere all’organo consultivo competente, fissando un termine ragionevole in relazione all’urgenza. Dopo il parere, la Commissione informa i soggetti interessati del contenuto previsto della licenza e raccoglie ulteriori osservazioni prima della decisione finale, che avviene mediante atto di esecuzione; in caso di urgenza, è ammessa l’adozione immediata.
Ruolo dell’organo consultivo competente
L’organo consultivo competente ha un ruolo centrale: identifica i diritti e i titolari, diffonde l’avviso, valuta la capacità dei potenziali licenziatari, acquisisce osservazioni dai soggetti coinvolti, raccoglie informazioni sulla crisi e sulle licenze nazionali esistenti e facilita lo scambio di informazioni con altri organismi nazionali, dell’Unione e internazionali. Se il meccanismo di crisi di riferimento non prevede un organo consultivo, la Commissione ne istituisce uno ad hoc, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e con un osservatore del Parlamento europeo.
Contenuto della licenza e compenso
La licenza deve indicare in modo puntuale i diritti interessati, il titolare, il licenziatario, la durata, il compenso, il termine di pagamento, il prodotto di riferimento e la quantità massima autorizzata. Il compenso è determinato dalla Commissione in base al valore economico delle attività autorizzate, alle circostanze del caso, all’eventuale sostegno pubblico ricevuto per sviluppare l’invenzione e al parere dell’organo consultivo. Se una domanda pubblicata non conduce al rilascio del diritto, il compenso versato deve essere rimborsato al licenziatario; la regola vale anche per le domande di modelli di utilità.
Obblighi del licenziatario e tracciabilità
Il licenziatario può operare solo entro il perimetro autorizzato e deve rispettare un insieme di obblighi rigorosi: limiti quantitativi, uso della licenza solo per assicurare l’approvvigionamento nell’Unione, etichettatura o marcatura specifica, documentazione delle quantità, distinguibilità dei prodotti rispetto a quelli del titolare o di altri licenziatari e pubblicazione online di informazioni sulle quantità fabbricate e da destinare a ciascuno Stato membro, nonché sulle caratteristiche distintive. La Commissione può richiedere l’accesso ai libri e registri del licenziatario se vi sono motivi di sospetto inadempimento. Inoltre, la Commissione adotterà con atti di esecuzione regole tecniche di etichettatura, marcatura, imballaggio, colore e forma dei prodotti.
Divieto di esportazione e controlli doganali
Uno dei cardini del sistema è il divieto di esportazione dei prodotti fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione. Le autorità doganali utilizzano la licenza e le sue modifiche per l’analisi del rischio e, se individuano merci sospette, sospendono l’esportazione e avvisano la Commissione, che decide entro 10 giorni lavorativi se mantenere il blocco. Se il prodotto non è coperto dalla licenza, lo svincolo è consentito; se invece è accertata la non conformità al divieto, l’esportazione è rifiutata. In taluni casi la Commissione può chiedere misure correttive, incluso il reindirizzamento dei prodotti agli Stati membri designati.
Revisione, modifica, revoca e fine della licenza
La Commissione può rivedere la licenza su richiesta del titolare o del licenziatario o d’ufficio. Può aggiornare l’elenco dei diritti e dei titolari, anche con effetto retroattivo, per evitare che omissioni impediscano la produzione o causino richiami dal mercato. La licenza viene revocata quando cessano le circostanze che l’hanno giustificata o può esserlo in caso di inadempimento del licenziatario. Quando la licenza scade o è revocata, la Commissione ne informa le parti e può disporre misure per il reindirizzamento o la rimozione dei prodotti residui.
Sanzioni, difesa procedimentale e controllo giurisdizionale
Il regolamento prevede ammende fino a 300.000 EUR, ridotte a 50.000 EUR per le PMI, e penalità di mora fino all’1,5 % del fatturato medio giornaliero, o allo 0,5 % per PMI. Le sanzioni si applicano in caso di violazione intenzionale o colposa degli obblighi di pagamento del compenso, degli obblighi del licenziatario o del divieto di esportazione. Sono disciplinati termini di prescrizione quinquennali, il diritto di essere ascoltati, l’accesso al fascicolo e la pubblicazione delle decisioni sanzionatorie. La Corte di giustizia ha competenza di merito sulle decisioni in materia di ammende e penalità di mora.
Modifica del regolamento (CE) n. 816/2006
Il regolamento amplia il regime esistente sulle licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici verso paesi con problemi di salute pubblica, introducendo una licenza obbligatoria dell’Unione per i casi in cui la fabbricazione e la vendita all’esportazione siano ripartite tra più Stati membri. La domanda è presentata alla Commissione e può coprire l’intera Unione; la Commissione decide con atto di esecuzione secondo la procedura di comitato. È inoltre introdotta una clausola specifica per il Regno Unito e per l’Irlanda del Nord, con esclusione dell’applicazione della procedura UE in tale contesto e con obblighi di impedire la reimportazione dei prodotti.
Valutazione e aggiornamento dell’elenco dei meccanismi di crisi
La Commissione deve presentare una relazione di valutazione entro il terzo anno successivo alla concessione della prima licenza obbligatoria dell’Unione. Deve inoltre verificare periodicamente l’aggiornamento dell’allegato, per la prima volta entro il 31 dicembre 2027, considerando anche i semiconduttori per le attrezzature mediche, e riferire ogni cinque anni a partire dal 19 gennaio 2026. L’obiettivo è mantenere allineato il perimetro di applicazione del regolamento all’evoluzione della preparazione e della resilienza dell’Unione alle crisi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e logica di ultima istanza
L’articolo 1 stabilisce che l’obiettivo è garantire la possibilità di concedere licenze obbligatorie dell’Unione nel contesto di crisi o emergenze che colpiscono l’Unione. La licenza obbligatoria dell’Unione è prevista nell’interesse pubblico e solo se altri strumenti, compresi gli accordi volontari, non consentono di assicurare l’accesso ai prodotti di rilevanza per le crisi.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 2 limita l’ambito ai brevetti e alle domande di brevetto pubblicate, ai modelli di utilità e alle domande di modelli di utilità pubblicate, nonché ai certificati protettivi complementari. Sono esclusi i prodotti per la difesa; sono espressamente salvi diritto d’autore, diritti connessi, diritti sui generis sulle banche dati e segreti commerciali.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, licenza obbligatoria dell’Unione, modalità di crisi o di emergenza, prodotto di rilevanza per le crisi, attività rilevanti, titolare dei diritti, invenzione protetta, organo consultivo competente e autorità doganali.
Condizioni per concedere la licenza
L’articolo 4 richiede cumulativamente: dichiarazione di una modalità di crisi o emergenza elencata nell’allegato; necessità dell’utilizzo dell’invenzione protetta per la fornitura dei prodotti; impossibilità di ottenere strumenti alternativi, compresi accordi volontari, entro un periodo ragionevole; e possibilità per il titolare dei diritti di presentare osservazioni.
Caratteri essenziali della licenza
L’articolo 5 prevede che la licenza sia non esclusiva, non alienabile salvo trasferimento con l’azienda o l’avviamento, temporalmente e funzionalmente limitata, strettamente connessa all’Unione, concessa solo a soggetti capaci di sfruttare rapidamente l’invenzione e subordinata a compenso adeguato. La licenza cessa automaticamente con la fine della modalità di crisi o emergenza. Sono previste estensioni al brevetto rilasciato dopo una domanda pubblicata e, se del caso, al certificato protettivo complementare.
Organo consultivo competente
L’articolo 6 attribuisce all’organo consultivo competente compiti di individuazione dei diritti interessati, diffusione dell’avviso, selezione dei potenziali licenziatari, raccolta delle osservazioni di titolari e potenziali licenziatari, acquisizione di pareri tecnici e analisi delle informazioni sulla crisi e sulle licenze nazionali. Se non esiste un organo consultivo previsto dal meccanismo di crisi, la Commissione istituisce un organo ad hoc composto da un rappresentante per Stato membro e con un osservatore del Parlamento europeo.
Procedura di concessione
L’articolo 7 disciplina l’avvio con avviso sul sito della Commissione e successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’avviso deve indicare i prodotti interessati, i diritti e i titolari, e invitare a presentare osservazioni sulla licenza volontaria, sulla necessità della licenza obbligatoria e sul contenuto previsto. La Commissione chiede poi un parere all’organo consultivo, fissa un termine ragionevole, informa i titolari e i potenziali licenziatari, valuta le osservazioni e decide con atto di esecuzione; in urgenza può adottare atti immediatamente applicabili.
Contenuto della licenza e compenso
L’articolo 8 elenca i dati che devono essere inclusi nella licenza: diritti interessati, titolare, licenziatario, durata, compenso e termine di pagamento, prodotto interessato e quantità massima autorizzata. L’articolo 9 affida alla Commissione la determinazione del compenso adeguato, tenendo conto del valore economico, del sostegno pubblico, del parere dell’organo consultivo e delle osservazioni delle parti; se una domanda pubblicata non sfocia nel rilascio del diritto, il compenso va rimborsato.
Obblighi del licenziatario
L’articolo 10 impone limiti quantitativi, obbligo di usare la licenza solo per assicurare l’approvvigionamento nell’Unione, identificazione e tracciabilità dei prodotti, documentazione delle quantità, distinzione rispetto ai prodotti del titolare o di altri licenziatari e pubblicazione online di informazioni su quantità e caratteristiche distintive prima della commercializzazione. La Commissione può accedere a libri e registri in caso di sospetto inadempimento e può definire con atti di esecuzione regole di etichettatura e marcatura.
Divieto di esportazione e controlli doganali
Gli articoli 11 e 12 vietano l’esportazione dei prodotti fabbricati o commercializzati in virtù della licenza obbligatoria dell’Unione. Le autorità doganali usano la licenza e le sue modifiche per l’analisi del rischio, possono sospendere l’esportazione, informano la Commissione, che decide entro 10 giorni lavorativi se mantenere la sospensione; in caso di non conformità l’esportazione è rifiutata. Sono previste misure ulteriori, compresa la fornitura agli Stati membri designati o la rimozione del prodotto.
Comportamento delle parti e tutela della riservatezza
L’articolo 13 impone a titolare dei diritti e licenziatario di non ostacolare il processo. L’intera procedura deve preservare le informazioni riservate, con tutela dei segreti commerciali e dei dati sensibili, anche nei rapporti con la Commissione e l’organo consultivo.
Revisione, modifica e revoca
L’articolo 14 consente la revisione su richiesta o d’ufficio, la modifica dell’elenco dei diritti e dei titolari, anche con effetto retroattivo se necessario, e la revoca quando cessano le circostanze che giustificavano la licenza o in caso di inadempimento del licenziatario. La Commissione deve consultare l’organo consultivo e può imporre la gestione ordinata dei prodotti residui.
Sanzioni amministrative
Gli articoli 15 e 16 prevedono ammende fino a 300.000 EUR, o fino a 50.000 EUR per PMI, e penalità di mora fino all’1,5 % del fatturato medio giornaliero precedente, o 0,5 % per PMI. Le sanzioni colpiscono l’inosservanza degli obblighi relativi a compenso, obblighi del licenziatario e divieto di esportazione. Sono disciplinati criteri di quantificazione, prescrizione quinquennale, diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo.
Relazioni delle licenze nazionali
L’articolo 22 impone agli Stati membri di informare senza indebito ritardo la Commissione circa le licenze obbligatorie nazionali connesse a crisi o emergenze corrispondenti, indicando obiettivo, base giuridica, licenziatario, prodotti, diritti, compenso, quantità e durata; gli Stati membri designano l’autorità nazionale competente e la Commissione pubblica l’elenco di tali autorità.
Atti di esecuzione e procedura di comitato
L’articolo 23 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011: la procedura d’esame si applica alla concessione, modifica o revoca delle licenze, al regolamento interno dell’organo consultivo ad hoc e alle regole di identificazione dei prodotti; in urgenza la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili.
Modifica del regolamento (CE) n. 816/2006
L’articolo 24 inserisce gli articoli 18 bis, 18 ter e 18 quater nel regolamento (CE) n. 816/2006, creando una licenza obbligatoria dell’Unione per l’esportazione farmaceutica verso paesi con problemi di salute pubblica quando la fabbricazione e la vendita all’esportazione sono ripartite in più Stati membri. La domanda è presentata alla Commissione, che decide con atto di esecuzione; è prevista una disciplina specifica per il Regno Unito/Irlanda del Nord, con esclusione dell’applicazione della procedura UE in tale contesto.
Valutazione e aggiornamento dell’allegato
L’articolo 25 impone alla Commissione una relazione di valutazione entro il termine del terzo anno successivo alla prima licenza concessa; inoltre deve riesaminare periodicamente l’elenco dei meccanismi di crisi o emergenza, per la prima volta entro il 31 dicembre 2027, con attenzione anche ai semiconduttori per le attrezzature mediche, e riferire ogni cinque anni a decorrere dal 19 gennaio 2026.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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