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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I motivi di ricorso sono due: (1) vizio per omessa/insufficiente motivazione in ordine alla necessità della custodia in carcere, con particolare riferimento all'assenza di adeguata valutazione degli elementi indicati dalla difesa (disponibilità di domicilio in altra Regione, mancata considerazione dei carichi pendenti e delle argomentazioni del GIP); (2) violazione di legge e difetto di motivazione in tema di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, posto che i fatti risalgono al 2018, nel frattempo è intervenuta sentenza di primo grado che ha assolto da alcune ipotesi e ha qualificato altre come reati meno gravi, il ricorrente è assuntore e la sorella ha offerto ospitalità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha respinto le censure relative alla mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e alla sproporzione della misura, confermando che permanevano esigenze cautelari alla luce del giudicato cautelare, della condanna di primo grado per varie fattispecie e della pluralità di precedenti e carichi pendenti. Tuttavia la Corte ha accolto le censure relative all'adeguatezza e idoneità della custodia in carcere nella motivazione resa dal Tribunale: il provvedimento impugnato non ha adeguatamente spiegato perché gli arresti domiciliari nella località indicata fossero inefficaci né perché le condotte fossero "a carattere sostanzialmente domestico". Per tali lacune motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.), affinché valuti nuovamente l'indispensabilità della custodia in carcere evitando le mancanze di motivazione rilevate.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Riferimento ai motivi di ricorso per cassazione relativi a omessa/contraddittoria motivazione e violazione di legge; la Corte ha valutato tali censure distinguendo le parti fondate da quelle infondate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha censurato la motivazione insufficiente del Tribunale sul punto dell'adeguatezza/idoneità

  • art. 25 Cost.

    Richiamata in tema di garanzie fondamentali e corretto bilanciamento delle misure restrittive della libertà

  • art. 111 Cost.

    Invocata come parametro di ragionevolezza e motivazione delle decisioni giurisdizionali

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola il pericolo di reiterazione; la Corte ha confermato che, in assenza di elementi nuovi, il giudicato cautelare mantiene l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la custodia in carcere è ammissibile solo quando le altre misure risultino inadeguate; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e delle condizioni di inutilizzabilità delle stesse; implicata nella valutazione di adeguatezza delle misure alternative

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento formale nella censura sul vizio di motivazione rispetto alla rilevanza delle esigenze cautelari

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Le condotte per cui è stata disposta la misura sono tutte inquadrate in questo articolo; la Corte osserva che per tali fattispecie non sussiste presunzione di necessità della custodia in carcere

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Rilevato come uno dei reati recentemente attribuiti al ricorrente in un'ordinanza del 20 aprile 2022, a supporto della gravità complessiva della condotta

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per la distinzione giurisprudenziale tra attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; la Corte osserva che il tempo intercorso esige motivazione più pregnante se non vi sono elementi nuovi

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma di competenza per il rinvio disposto dalla Corte: il procedimento viene rimesso al Tribunale competente per nuovo giudizio sulla misura cautelare

Massime di principio

  • Se esiste un giudicato cautelare e non sono emersi elementi nuovi, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non si pongono in discussione salvo prova contraria
  • La custodia in carcere può essere disposta solo quando le misure alternative, anche cumulative, risultino inidonee: il giudice deve motivare specificamente perché gli arresti domiciliari (anche in domicilio fuori Regione) non sono adeguati
  • La gravità dei fatti e la presenza di condanne o di provvedimenti cautelari recenti e carichi pendenti rafforzano la permanenza della custodia, purché la motivazione sia chiara e dettagliata
  • La mera distanza temporale dai fatti (passaggio di anni) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione; tuttavia aumenta l'onere motivazionale del giudice quando non vi siano ulteriori fatti successivi
  • Per reati di stupefacenti non opera una presunzione di necessità della custodia: il giudice deve sempre valutare e motivare l'inefficacia delle misure meno afflittive
  • La carenza motivazionale su punti decisivi (es.: capacità di rispetto delle prescrizioni agli arresti domiciliari, natura 'domestica' delle condotte) può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame

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