Cassazione Civile, Ordinanza n. 25565/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice rimettente)
La controversia
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l’assicurato presentò all’INPS, il 5 ottobre 2020, domanda di NASpI, accolta il 14 ottobre 2020. Aperta il 16 febbraio 2021 una partita IVA per esercitare la professione forense, il 10 maggio 2021 domandò l’anticipazione della NASpI per attività autonoma; l’INPS respinse la richiesta per tardività. L’assicurato agì per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento della prestazione, in forma rateale o in unica soluzione. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 738 dell’8 marzo 2023, declinò la giurisdizione ritenendo che la controversia riguardasse la legittimità di un atto amministrativo. Riassunto il giudizio davanti al TAR per la Lombardia, quest’ultimo sollevò d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la domanda investiva un diritto soggettivo. L’INPS, nella fase davanti alle Sezioni Unite, aderì alle conclusioni del pubblico ministero a favore della giurisdizione ordinaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il conflitto e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 442 c.p.c. La domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo alla prestazione NASpI, anche quando richiesta in forma anticipata: l’INPS verifica la sussistenza dei requisiti di legge senza esercitare discrezionalità, e i suoi atti hanno natura di mera certificazione, non costitutiva o estintiva del diritto. Di conseguenza, il giudice ordinario deve esaminare la fondatezza della pretesa e verificare tutti i requisiti normativi, senza essere vincolato dalla determinazione o dalla motivazione amministrativa. La Corte ha cassato la sentenza declinatoria del Tribunale di Milano e rimesso le parti davanti al giudice ordinario, con termine di legge per la riassunzione. Ha demandato al giudice della riassunzione la regolazione delle spese del giudizio sul conflitto, poiché l’INPS ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 442 c.p.c.
In definitiva, dalla natura della posizione giuridica soggettiva rispetto alla richiesta dell’indennità c.d. NASpI (sia in forma rateale che in unica soluzione, c.d. anticipata) e proprio in virtù del petitum sostanziale della controversia, discende la giurisdizione del giudice ordinario, in specie ai sensi dell’art. 442 c.p.c., non rilevando affatto la prospettazione dell’assicurato ricorrente.
Le controversie sul diritto alla NASpI, sia rateale sia anticipata, sono devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 442 c.p.c.; la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e non alla prospettazione della parte.
Massime di principio
- La controversia diretta a ottenere una prestazione previdenziale prevista dalla legge ha ad oggetto un diritto soggettivo quando l’ente erogatore deve soltanto accertare la sussistenza dei requisiti normativi, senza esercitare discrezionalità amministrativa, neppure tecnica.
- La denominazione formale di provvedimento attribuita all’atto dell’ente previdenziale non trasforma in attività concessoria la verifica dei requisiti né degrada il diritto soggettivo dell’assicurato a interesse legittimo.
- Gli atti dell’ente previdenziale che accertano i requisiti per una prestazione hanno natura dichiarativa e non costitutiva o estintiva del diritto; contestato il diniego o la revoca, il giudizio verte sulla fondatezza della pretesa alla prestazione, non sulla legittimità dell’atto amministrativo.
- Nel giudizio sulla prestazione previdenziale, il giudice ordinario verifica tutti i requisiti di legge e non è limitato dalla determinazione né dalla motivazione adottata dall’ente in sede amministrativa.
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