Sentenza n. 3040/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della laurea conferita il 9 settembre 2024 in Medicina e Chirurgia dall''Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nonché ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o antecedente, nella parte in cui non viene assegnata la Lode oltre al punteggio di 110/110 conseguito dall’odierno ricorrente; - del verbale della Commissione di Laurea in Medicina e Chirurgia del 9.9.2024 della Università Vita- Salute San Raffaele di Milano, allo stato non conosciuto; - del provvedimento con il quale è stato compilato l’appello per la seconda sessione di laurea dell’Università Vita - Salute San Raffaele, allo stato non conosciuto, e per quanto di ragione della tabella che riporta l’appello nella parte di cui infra; per quanto occorrer possa, - del regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia emanato con Decreto Rettorale n. 8221 del 5.6.2023; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione della laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 senza conferimento della lode, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esame di laurea del 9 settembre 2024, il verbale della commissione, l'appello della seconda sessione di laurea e, per quanto occorresse, il regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, lamentando il mancato riconoscimento della lode a fronte del conseguimento del voto di 110/110. L'Università e il Ministero hanno chiesto il rigetto del ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il Presidente ha chiesto alle parti di precisare se permanesse l'interesse alla decisione, avvertendo che l'inerzia avrebbe potuto condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente non ha dato riscontro, non ha depositato memorie e non è comparso alla camera di consiglio fissata ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative al mancato conferimento della lode e agli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto che l'inerzia del ricorrente, protrattasi dopo l'ordinanza istruttoria e l'avviso di fissazione della camera di consiglio, integrasse una manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione. La circostanza è stata valutata unitamente al complessivo andamento del giudizio e al fatto che il ricorrente non fosse comparso all'udienza camerale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il comportamento processuale della parte, valutato anche alla luce degli elementi acquisiti dal giudice, può rilevare ai fini della decisione; nel caso concreto è stato richiamato quale base per la verifica della permanenza dell'interesse.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
Consente la fissazione della camera di consiglio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione; la camera di consiglio è stata fissata con tale finalità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato quale fondamento processuale della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia della parte sollecitata a confermare l'interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita una parte a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerme, tale comportamento può essere valutato, insieme all'andamento complessivo del giudizio, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La mancata risposta a un'ordinanza istruttoria o a una comunicazione processuale espressamente diretta a verificare la permanenza dell'interesse, seguita dall'assenza alla camera di consiglio fissata a tale scopo, può integrare sopravvenuta carenza di interesse anche senza una dichiarazione formale di rinuncia.
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