Ordinanza n. 6510/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva - della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per reclutamento di n. 1100 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa per il profilo di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” adottata con provvedimento M_D A0582CC REG2025 0085708 del 31-12-2025 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito nella quota di riserva e non gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; - dei verbali di valutazione dei candidati tutti, anche dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui sono stati esaminati i titoli preferenziali ed il verbale n. 6 del 23 dicembre 2025 e relativo allegato, con cui è stata stilata la graduatoria del concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa- Profilo Assistente tecnico per la cartografia e la grafica- Posti 100; - del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0010013 10-02-2026 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, avente ad oggetto: “Concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. - Istanza posizione graduatoria FT48”, con cui è stato comunicato, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal ricorrente in ordine agli esiti della procedura che la: “S.V. è collocata al posto n. 394 con il punteggio di 22,8 in qualità di idoneo non vincitore; - della graduatoria finale di merito per il Profilo FT48 – “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” della procedura concorsuale in oggetto”; - dell’ulteriore nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, con cui l’Amministrazione ha precisato che la “documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale” e con cui ha riscontrato negativamente la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente e intesa ad ottenere i dati personali dei controinteressati; - ove occorre possa della lex specialis tutta ed in particolare del bando di concorso, indetto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D A0582CC DE12024 0000873 18-07-2024; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti; NONCHE’ PER LA CONDANNA ex art. 116, comma 2, c.p.a. del Ministero della Difesa a fornire gli indirizzi di residenza e i dati anagrafici (comprensivi del codice fiscale) degli indicati controinteressati; ED ANCORA PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il riconoscimento del diritto al collocamento nella quota di riserva prevista per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito nonché del riconoscimento del titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, e conseguente collocamento in posizione utile in graduatoria tra i vincitori (al 99° posto) del concorso, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione dei titoli di riserva e preferenziali relativi al concorso per assistente tecnico per la cartografia e la grafica, nonché diniego di riconoscimento dei titoli e di accesso ai dati dei controinteressati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale, deducendo di non essere stato inserito nella quota di riserva né di aver ottenuto il riconoscimento del titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Ha contestato anche il riscontro negativo dell’Amministrazione, che aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta e non validi gli elogi riferiti a un successivo richiamo in servizio. Il ricorrente ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la comunicazione degli indirizzi e dei dati anagrafici dei controinteressati, nonché il riconoscimento in forma specifica della riserva e della preferenza, con collocamento tra i vincitori o altra misura idonea.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero della Difesa, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una relazione chiarificatrice sulle modalità e sugli esiti della valutazione dei titoli di riserva e preferenziali fatti valere dal ricorrente, previsti dagli articoli 1, comma 1, e 8 del bando, insieme alla documentazione pertinente e agli atti della procedura concorsuale. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale base della domanda di acquisizione dei dati relativi ai controinteressati; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente relativa alla condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure idonee e al risarcimento in forma specifica; l’ordinanza non decide tale domanda.
art. 1, comma 1, del bando di concorso
Indicato quale disposizione della lex specialis disciplinante, tra l’altro, i titoli di riserva fatti valere dal ricorrente; il TAR ne dispone l’approfondimento istruttorio.
art. 8 del bando di concorso
Indicato quale disposizione della lex specialis disciplinante i titoli preferenziali; il TAR ordina all’Amministrazione di chiarire le modalità e gli esiti della relativa valutazione.
Massime di principio
- Quando è contestata la mancata valutazione di titoli di riserva o preferenziali nell’ambito di una procedura concorsuale, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria per acquisire dall’amministrazione una relazione sulle modalità e sugli esiti della valutazione, corredata dagli atti pertinenti della procedura.
- L’acquisizione istruttoria deve essere specificamente indirizzata ai fatti controversi e alla documentazione amministrativa rilevante, in particolare agli atti dai quali risulti l’esame della posizione del candidato e l’applicazione delle previsioni della lex specialis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →