Cassazione Civile, Ordinanza n. 08918/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
Una socia di una cooperativa edilizia ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di annullamento della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui era stata esclusa dalla compagine sociale per grave inadempimento. L'addebito principale era il mancato pagamento delle quote di preammortamento del mutuo contratto dalla cooperativa per attuare una convenzione urbanistica con il Comune di Roma finalizzata alla realizzazione degli alloggi da assegnare ai soci. Nel ricorso si sosteneva, in sintesi, che: la convenzione urbanistica dovesse considerarsi già risolta di diritto per effetto di clausola risolutiva espressa, senza necessità di ulteriori passaggi amministrativi; lo statuto sociale sarebbe nullo per genericità della clausola di esclusione del socio; l'omesso versamento delle rate non integrasse inadempimento, poiché la cooperativa avrebbe a sua volta violato obblighi relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e alla predisposizione del piano finanziario finale; l'onere probatorio sarebbe stato erroneamente invertito e la Corte territoriale avrebbe trascurato fatti decisivi e varie norme invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e, in diritto, ha confermato che nelle convenzioni urbanistiche la sottoscrizione con l'ente pubblico non esaurisce la natura pubblicistica del rapporto: è necessario che si concluda il procedimento amministrativo con cui il Comune decide di sciogliersi dal vincolo, prima che il privato possa invocare gli effetti civilistici della convenzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata adeguatamente dimostrata la rituale introduzione della domanda di nullità della clausola statutaria. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibili per genericità e novità le censure sull'inadempimento e sul prezzo massimo di cessione dell'alloggio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa invocata non è stata ritenuta sufficiente a considerare automaticamente risolta la convenzione urbanistica in assenza della decisione provvedimentale dell'ente pubblico.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Le determinazioni dirigenziali sono state considerate atti inseriti nel procedimento amministrativo, non equivalenti alla decisione definitiva dell'ente.
art. 1346 c.c.
Richiamato nel motivo, ma senza accoglimento, in relazione alla dedotta genericità del contenuto statutario.
art. 1418 c.c.
Richiamato nel motivo in relazione alla pretesa nullità dello statuto, senza che la censura fosse esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 2379 c.c.
Richiamato nel motivo in relazione alla dedotta nullità della delibera/statuto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 2473-bis c.c.
Richiamato nel motivo per la disciplina dell'esclusione del socio, ma senza esame di merito.
art. 2479-ter c.c.
Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne svolgesse un'applicazione decisoria.
art. 2533 c.c.
Richiamato nel motivo come parametro sulla esclusione del socio; il ricorso è stato però dichiarato inammissibile.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno delle doglianze difensive, ma non ha condotto all'accoglimento dei motivi.
art. 1207 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisorio.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisorio.
art. 1219 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisorio.
art. 1273 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisorio.
art. 1353 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisorio.
art. 1460 c.c.
Invocato per sostenere l'eccezione di inadempimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata.
art. 35 L. 865/1971
Richiamato nel terzo motivo nell'ambito delle questioni sul prezzo massimo di cessione e sulla convenzione urbanistica.
art. 18 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel terzo motivo in tema di convenzione urbanistica e limiti di cessione degli alloggi.
art. 2, ultimo comma, convenzione urbanistica del 19 settembre 2007
Invocato per sostenere la rilevanza della disciplina convenzionale sul prezzo massimo di cessione e sugli obblighi della società.
art. 11 disciplinare generale allegato B alla convenzione urbanistica
Richiamato nel terzo motivo come fonte degli obblighi della società nella determinazione del prezzo e nell'attuazione del rapporto.
artt. 3, 7 e 9 statuto sociale
Invocati dalla ricorrente per contestare la condotta della società e la propria esclusione.
artt. 2 e 16 contratto di prenotazione alloggio
Richiamati per sostenere l'esistenza di obblighi reciproci e l'eccezione di inadempimento.
art. 2527 c.c.
Richiamato nel terzo motivo senza un decisum favorevole.
art. 1337 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza applicazione decisoria.
art. 1338 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, senza applicazione decisoria.
art. 1892 c.c.
Invocato in via analogica per la pretesa reticenza dolosa, ma la Corte non ha accolto l'argomento.
art. 5 L. 2248/1865
Richiamato nel terzo motivo senza effetto sulla decisione.
art. 295 c.p.c.
Richiamato in relazione alla sospensione del diverso giudizio sul prezzo di cessione; la Corte ha dato rilievo al fatto che tale altra causa fosse sospesa in attesa della definizione della presente lite.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per denunciare un erroneo apprezzamento delle prove, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 221 c.p.c. e ss.
Richiamato nel quarto motivo in tema di disconoscimento/querela, senza accoglimento.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo per lamentare l'asserita inversione dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per dedotta nullità della sentenza, senza accoglimento.
art. 74 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo nel contesto della dedotta nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle convenzioni urbanistiche la sottoscrizione del negozio con l'ente pubblico non elimina la componente pubblicistica del rapporto: lo scioglimento dal vincolo richiede la conclusione del procedimento amministrativo e la decisione provvedimentale dell'amministrazione.
- In cassazione sono inammissibili le censure che sollecitano una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la decisione di merito si fonda su accertamenti in fatto non logicamente scardinati dal ricorso.
- La deduzione di nullità di una clausola o di un atto va sorretta da rigoroso rispetto dell'autosufficienza: occorre indicare quando e come la domanda o l'eccezione sia stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito abbia dichiarato inammissibili le censure per genericità o per novità.
- La clausola risolutiva espressa non consente di considerare automaticamente sciolta una convenzione urbanistica in mancanza della determinazione dell'ente pubblico di avvalersene, ove il rapporto sia ancora inserito nel procedimento amministrativo previsto dalla disciplina pubblicistica.
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