Cassazione Penale, Sentenza n. 806/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione dell'istituto della fungibilità (art. 657 c.p.p.) rispetto a una pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione già espiata (sentenza 19/07/2002), sostenendo che tale pena fosse assorbita nella successiva sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 20/07/2022, che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze. La difesa ha dedotto che l'epoca dei fatti relativi alla sentenza 2022 risulterebbe anteriore all'espiazione della pena del 2002 e che, quindi, la pena già scontata dovrebbe essere computata come fungibile.
La decisione
Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza (ordinanza 09/04/2024). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce di computare, ai fini della fungibilità, le pene o la custodia cautelare scontate prima dell'epoca di commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire. Inoltre la Corte ha evidenziato la distinzione tra il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione (e il relativo assorbimento ai fini della determinazione della pena complessiva) e il diverso e più limitato istituto della fungibilità in sede esecutiva: la rideterminazione della pena complessiva non comporta automaticamente che la differenza residua possa essere imputata alla pena da eseguire. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
L'art. 657 dispone che, nel determinare la pena da eseguire, vadano sottratte la custodia cautelare e le pene espiate senza titolo; il comma 4 esclude dal computo, ai fini della fungibilità, le pene o la custodia scontate prima della commissione del reato oggetto dell'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; qui applicato per addebitare le spese al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022 (Rv. 283121 - 01)
Il giudice dell'esecuzione ha il potere di accertare, quando necessario per effetti esecutivi, la data di cessazione della condotta nei reati permanenti attraverso l'analisi degli elementi disponibili, se la sentenza non la precisa.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018 (Rv. 272102 - 01)
La fungibilità non si applica ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo; cioè non si possono computare come fungibili periodi di carcerazione anteriori alla cessazione della condotta permanente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023 (Rv. 284435 - 01)
Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione e la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore non comportano automaticamente che la differenza residua venga imputata alla pena da eseguire; va scissa la continuazione nelle singole violazioni e applicata la regola dell'art. 657, comma 4, per il computo delle pene già scontate.
Massime di principio
- La fungibilità (art. 657 c.p.p.) quei casi in cui pena o custodia siano state scontate dopo la commissione del reato da cui deriva la pena in esecuzione; se quanto scontato è anteriore alla commissione, non può essere computato.
- Nei reati permanenti occorre stabilire la data di cessazione della permanenza: se la sentenza non la indica, il giudice dell'esecuzione può e deve accertarla sulla base degli elementi processuali disponibili.
- Il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione e l'eventuale 'assorbimento' ai fini della determinazione della pena complessiva non determinano automaticamente la fungibilità in sede esecutiva della pena già espiata; sono questioni distinte.
- Se si pretende la fungibilità, la difesa deve provare (o far emergere dalla sentenza) che l'espiazione della pena sia avvenuta dopo la commissione del reato cui si riferisce la pena da eseguire; altrimenti la richiesta viene rigettata.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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