Cassazione Civile, Ordinanza n. 17104/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Un privato aveva chiesto in giudizio di accertare la natura demaniale pubblica di un tratto di strada comunale, oppure, in subordine, la sua natura di strada vicinale privata con diritto di pubblico transito, o comunque il proprio diritto di passaggio quale utente della strada, con rimozione degli ostacoli apposti dall’acquirente privata. La domanda era stata proposta dopo la sdemanializzazione e la vendita del tratto di strada da parte del Comune. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello, esaminando prioritariamente la questione di giurisdizione, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo che la controversia non riguardava l’annullamento di atti amministrativi, ma l’accertamento della natura pubblica o privata della strada e del conseguente diritto di transito; ha inoltre sostenuto che la domanda aveva contenuto sostanzialmente petitorio e che la giurisdizione spettava al giudice ordinario, anche rispetto alle domande subordinate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio avesse ad oggetto, in base al petitum sostanziale, l’accertamento dell’esistenza di un diritto di transito su una strada divenuta privata o comunque gravata da uso pubblico, e non il sindacato sulla legittimità di provvedimenti autoritativi di sdemanializzazione. Ha quindi affermato che la controversia sulla natura pubblica o privata della strada e sull’esistenza di diritti di uso pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti a tale giudice per la prosecuzione del merito e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
richiamato nel contesto del riparto di giurisdizione e della possibile disapplicazione degli atti amministrativi
art. 7 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
richiamato in relazione alla giurisdizione amministrativa
artt. 37, 41, 103 e 104 c.p.c.
richiamati per le regole sul difetto/accertamento della giurisdizione
art. 362 c.p.c.
richiamato per il ricorso per cassazione sulle questioni di giurisdizione
artt. 822 e ss. c.c.
richiamati per la disciplina dei beni demaniali e della strada pubblica
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente, senza svolgimenti autonomi della Corte
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla concreta causa petendi, non alla sola formulazione letterale delle conclusioni o alla prospettazione formale della domanda.
- Quando la controversia ha per oggetto l’accertamento della natura pubblica o privata di una strada, ovvero dell’esistenza di un uso pubblico su strada privata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, perché si tratta di accertare l’esistenza ed estensione di diritti soggettivi.
- L’iscrizione di una strada negli elenchi delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo e presuntivo; la relativa presunzione è superabile con prova contraria.
- La domanda che, formalmente, richiami la disapplicazione o l’annullamento di atti amministrativi non radica la giurisdizione amministrativa se, in sostanza, mira ad ottenere l’accertamento di un diritto di transito o di uso pubblico su una strada.
- Anche quando siano coinvolti un Comune e un privato, la giurisdizione ordinaria permane se la pretesa sostanziale è privatistica o petitoria e non impugna l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
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