Sentenza n. 1302/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli, n. 8245/2021, dep. 27.12.2021 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 2215/2020 R.G.), con cui è stato accolto il ricorso ed ordinato alla Amministrazione di eseguire la sentenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, commi 1-3, c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata depositata e notificata alle altre parti nei termini e che non risultava opposizione alla prosecuzione del processo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 8245/2021
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 8245/2021, che aveva accolto il ricorso e ordinato all'amministrazione di eseguire la pronuncia. Le amministrazioni resistenti si sono costituite deducendo che la sentenza era stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 7204 del 24 luglio 2023, che aveva respinto il ricorso originario, e hanno chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilità, improcedibilità e infondatezza. La ricorrente ha successivamente depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue (…)
La rinuncia al ricorso, se validamente depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e in assenza di opposizione alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo; le spese possono essere compensate dal collegio in considerazione delle circostanze del caso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è resa con le forme previste dall'art. 84 c.p.a., è depositata agli atti e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, senza opposizione delle parti interessate alla prosecuzione.
- In caso di rinuncia al ricorso, il collegio può compensare le spese di lite valutando le peculiarità della controversia, nonostante la regola generale posta dall'art. 84 c.p.a. a carico del rinunciante per le spese degli atti di procedura compiuti.
Come è indicizzato
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