Cassazione Civile, Ordinanza n. 20364/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa di trasporto)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale ispettivo che aveva irrogato una sanzione amministrativa complessiva a una società di autotrasporto e al socio responsabile della gestione del personale per plurime violazioni, in un arco temporale determinato, della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti e degli obblighi organizzativi e documentali connessi al Regolamento (CE) n. 561/2006. In primo grado il giudice di pace aveva parzialmente accolto l’opposizione, escludendo parte delle contestazioni e rideterminando la sanzione al minimo edittale per le residue. In appello il tribunale aveva rigettato il gravame, ritenendo che l’art. 174, comma 9, c.d.s. sanzionasse sia la violazione delle disposizioni del regolamento sia la mancata o irregolare tenuta dei documenti prescritti, e che ogni inosservanza riferibile a un singolo dipendente dovesse comportare una sanzione distinta a carico dell’impresa. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 174, comma 9, c.d.s., della l. n. 689/1981 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la norma, nel testo applicabile ratione temporis, richiedesse congiuntamente sia l’inosservanza del regolamento sia la mancata o irregolare tenuta dei documenti, e che la congiunzione "e" non potesse essere letta in senso disgiuntivo; hanno inoltre richiamato il rinvio al regolamento europeo e la successiva modifica normativa del 2010. Con il secondo motivo hanno denunciato ancora la violazione dell’art. 174, comma 9, c.d.s., lamentando che il giudice di merito avesse applicato la sanzione considerando separatamente ciascuna infrazione commessa da ciascun autista, anziché unitariamente il deficit organizzativo dell’impresa, che avrebbe dovuto essere sanzionato in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e non della pluralità delle singole violazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo. Ha affermato, da un lato, che la disposizione dell’art. 174, comma 9, c.d.s. nel testo applicabile va letta in modo conforme alla disciplina eurounitaria: la congiunzione "e" non impone che le due categorie di illeciti coesistano come elementi cumulativi di un’unica fattispecie, ma indica fattispecie autonome, essendo sufficiente anche la sola inosservanza del regolamento o la sola irregolarità documentale. Dall’altro lato, però, ha precisato che la responsabilità dell’impresa per fatto proprio ex art. 174, comma 9, attiene a un deficit organizzativo unitario: ai fini sanzionatori va considerata la condotta dell’impresa in relazione al numero dei conducenti coinvolti, non la pluralità delle singole violazioni materialmente commesse nel tempo da ciascun autista. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al criterio di commisurazione della sanzione, con rinvio al giudice di merito per il riesame coerente con il principio affermato.
Norme richiamate
art. 174, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
testo ratione temporis applicabile
La norma disciplina una responsabilità propria dell’impresa di autotrasporto per l’inadempimento degli obblighi derivanti dal regolamento europeo sui tempi di guida e di riposo e per la mancata o irregolare tenuta dei documenti prescritti; tali illeciti sono autonomi e non elementi cumulativi necessari di un’unica fattispecie. La sanzione va però commisurata come deficit organizzativo unitario, in relazione al numero dei conducenti coinvolti.
art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato quale norma generale in tema di sanzioni amministrative, nel quadro della dedotta violazione di legge.
art. 12 preleggi
Richiamato a sostegno del criterio interpretativo letterale e sistematico della disposizione sanzionatoria.
Regolamento (CE) n. 561/2006
È la disciplina eurounitaria di riferimento sui tempi di guida e di riposo; impone obblighi sia ai conducenti sia alle imprese di trasporto, richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e consente agli Stati membri di stabilire il regime sanzionatorio interno.
art. 10 Regolamento (CE) n. 561/2006
Individua specifici obblighi delle imprese di trasporto, in particolare organizzazione del lavoro, istruzioni, controlli regolari e responsabilità per le infrazioni commesse dai conducenti.
art. 18 Regolamento (CE) n. 561/2006
Richiamato per affermare che gli elementi costitutivi delle fattispecie sanzionate sono rimessi alla valutazione degli Stati membri, liberi di scegliere sanzioni appropriate.
art. 19 Regolamento (CE) n. 561/2006
Prevede che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni per le infrazioni, che esse siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie, e che nessuna infrazione sia soggetta a più di una sanzione o procedura.
art. 32 Regolamento (CE) n. 561/2006
Richiamato per gli obblighi connessi al corretto uso e funzionamento del tachigrafo e dei dispositivi di registrazione.
art. 33 Regolamento (CE) n. 561/2006
Richiamato per gli obblighi di formazione, istruzioni e controlli periodici sui conducenti in relazione all’uso dei tachigrafi.
art. 30, comma 1, l. 29 luglio 2010, n. 120
Ha modificato la disposizione nazionale successivamente ai fatti; la Corte lo richiama per chiarire che l’uso della disgiuntiva "ovvero" ha avuto funzione di chiarimento di un portato già ricavabile dalla disciplina previgente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di una norma sanzionatoria nazionale di recepimento o attuazione del diritto eurounitario, il giudice deve privilegiare una lettura conforme alla disciplina dell’Unione, purché non contraria al tenore letterale della disposizione e ai limiti interni all’interpretazione conforme.
- La congiunzione testuale tra due segmenti descrittivi di una fattispecie non implica necessariamente cumulo di elementi costitutivi quando, dal sistema e dalla ratio della norma, emerga che si tratti di ipotesi autonome di illecito; la successiva modifica lessicale può avere solo funzione chiarificatrice.
- Quando la norma sanziona un deficit organizzativo dell’impresa, la condotta va valutata in modo unitario sul piano della responsabilità dell’ente o dell’imprenditore, ma la quantificazione della sanzione può essere graduata in relazione al numero dei lavoratori coinvolti, non alla mera moltiplicazione materiale delle infrazioni nel tempo se queste sono espressione di un’unica carenza organizzativa.
- La responsabilità dell’impresa di trasporto per gli obblighi sui tempi di guida e di riposo è autonoma rispetto alla responsabilità solidale per le violazioni commesse dai conducenti: le due piani non vanno confusi nella ricostruzione della fattispecie e nella commisurazione della sanzione.
- Le norme eurounitarie sui tempi di guida e di riposo perseguono una duplice finalità, tutela delle condizioni di lavoro dei conducenti e sicurezza stradale; da ciò discende che gli obblighi organizzativi e di controllo posti a carico dell’impresa hanno contenuto sostanziale e non soltanto formale.
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