Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per reati connessi alla misura di prevenzione (art. 75 D.Lgs. 159/2011), deducendo la violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. pen. Sosteneva che, essendo la violazione della misura di prevenzione un reato di natura permanente, i fatti valutati dalla Corte territoriale (periodo dall'11 gennaio 2021 al 12 aprile 2021) ricadrebbero già nella precedente sentenza del Tribunale di Aosta del 12 gennaio 2022, che aveva condannato per violazioni commesse nel periodo dal 11 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 e dal 13 febbraio 2021 "in corso di esecuzione", determinando così un doppio processo per gli stessi fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 2 febbraio 2024). Ha ritenuto infondato il motivo perché il reato contestato ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 159/2011 è qualificabile come reato istantaneo: ogni omissione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione integra un autonomo reato, e la reiterazione non trasforma la fattispecie in reato permanente ma in una serie di reati distinti, eventualmente uniti dalla continuazione. Pertanto non sussiste il ne bis in idem rispetto alla precedente condanna che ha riguardato periodi temporali diversi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa alla Corte d'Appello di Torino ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 75 D.Lgs. 159/2011
Il reato previsto dall'art. 75 è stato interpretato come reato istantaneo: ogni singola omissione di un obbligo annesso alla misura di prevenzione si perfeziona istantaneamente e costituisce un autonomo reato; la reiterazione configura più fatti di reato, non un unico reato permanente.
art. 649 cod. pen.
Il principio del ne bis in idem ex art. 649 cod. pen. non è applicabile nel caso in cui le condotte contestate nei due giudizi siano temporalmente e materialmente distinte; la Corte ha ritenuto che non vi sia identità di fatto tra le violazioni già giudicate e quelle oggetto del processo impugnato.
artt. 624, 625, 493 ter c.p.
Sono norme penalmente rilevanti per le imputazioni confermate in sede di merito (reati originariamente contestati al ricorrente). Non sono state invece al centro della motivazione di cassazione sul punto specifico del ne bis in idem, che ha riguardato l'art. 75 D.Lgs. 159/2011.
D.P.R. 115/2002
La decisione sulla liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è rimessa alla Corte d'Appello che dovrà provvedere ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La distinzione tra reato permanente e reato istantaneo è cruciale per valutare il ne bis in idem: se la fattispecie è istantanea, ogni omissione è un reato autonomo e precedenti condanne per periodi diversi non escludono ulteriori procedimenti.
- Per contestare efficacemente la violazione del ne bis in idem è essenziale dimostrare l'identità materiale e temporale delle condotte già giudicate e di quelle oggetto del nuovo processo.
- La mera continuità temporale o la vicinanza cronologica tra violazioni non basta a qualificare l'insieme come un unico reato permanente; il giudice valuta se le singole condotte costituiscono fatti distinti o un unico fatto protratto.
- La difesa deve sollevare la questione del ne bis in idem tempestivamente e fornire prova documentale chiara dei periodi e delle condotte già giudicate (sentenze, capi di imputazione con date precise).
- Se più omissioni hanno luogo in un arco temporale ininterrotto (es. un unico allontanamento prolungato), il giudice può ritenere assorbimento delle violazioni collocate nello stesso arco; ma ciò non estende automaticamente la preclusione ai fatti intervenuti in altri periodi.
- In caso di patrocinio a spese dello Stato, le decisioni sulla liquidazione degli onorari sono rimesse al giudice di merito secondo le norme sul gratuito patrocinio (D.P.R. 115/2002).
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