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Ordinanza

Ordinanza n. 223/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di esclusione prot. M_D ABA019 REG2026 0002875 del 2 aprile 2026, successivamente conosciuto, adottato dal Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98 del d.lgs 36/2023, con cui è stata disposta l'esclusione della ditta Levante S.r.l.s. dalla procedura per l'affidamento in concessione dei servizi da eseguirsi in corso della stagione balneare presso il Distaccamento Straordinario A.M. - Centro di sopravvivenza in mare di Chiatona - Massafra (TA) - CIG B5F4E3B02C; - del verbale della Commissione n. 38 dell’1 aprile 2026, recante la proposta di esclusione della ditta Levante S.r.l.s. nonché i relativi allegati; - della comunicazione di esclusione prot. M_D ABA019 REG2026 0002875 del 2 aprile 2026; - ove occorra, di tutti i verbali della procedura, in particolare del verbale n. 19 del 19 febbraio 2026, recante la sospensione dei lavori e la richiesta di integrazione documentazione; - della nota del 20 febbraio 2026 prot. n. M_D.ABA019.REG2026.0001452 recante la richiesta di integrazione documentazione; della nota del 2 ottobre 2025; della richiesta di sopralluogo; del R.d.O. n. 5165293 del 10 marzo 2025. - ove occorra, della decisione a contrarre, della lettera di invito e del capitolato tecnico con relativi annessi; - di ogni altro atto, ove esistente, ancorché non noto, con cui è stata indetta la gara per l'anno 2026 e seguenti. - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; e per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia; in subordine per equivalente; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico illegittimo aggiudicatario, dichiarandosi, ad ogni effetto, ed ove occorra, anche la disponibilità della ricorrente a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura per l'affidamento in concessione di servizi presso un distaccamento dell'Aeronautica Militare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato l'esclusione dalla procedura di affidamento in concessione dei servizi da svolgersi durante la stagione balneare, con possibilità di rinnovo fino al 2028, chiedendo anche la sospensione cautelare, il subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, ove stipulato, ovvero il risarcimento per equivalente. L'esclusione era stata adottata sulla base dell'art. 95, comma 1, lettera e), e dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023, in relazione a contestazioni riguardanti la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e la non conformità dell'offerta alle prescrizioni della lex specialis, in particolare al punto 2.7 del capitolato e all'Annesso n. 4. Il ricorso censurava il provvedimento di esclusione, il verbale della commissione e gli ulteriori atti della procedura, inclusa la richiesta di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la legittimità dell'esclusione né ha accolto o respinto definitivamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure richiedessero un approfondimento incompatibile con la pronta soluzione cautelare, in ragione della molteplicità e della natura tecnica delle contestazioni relative alla veridicità delle dichiarazioni e alla conformità dell'offerta. Ha tuttavia considerato adeguata tutela cautelare la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rilevando che la concessione era prorogabile fino al 2028 e che non risultavano altri operatori economici immediatamente individuabili come aggiudicatari, sicché, in caso di esito favorevole, l'impresa avrebbe potuto svolgere il servizio per il periodo residuo. È stata fissata l'udienza pubblica del 4 novembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa del provvedimento di esclusione, in relazione alle contestazioni formulate dalla stazione appaltante.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Richiamato insieme all'art. 95 quale fondamento dell'esclusione, connessa alla non veridicità delle dichiarazioni e alla non conformità dell'offerta.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale definizione costituisce adeguata misura di tutela.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente con riferimento alla domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e alla disponibilità al subentro; non è stato applicato con una statuizione di merito nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando le contestazioni relative all'esclusione da una gara presentano molteplicità e natura tecnica tali da richiedere un approfondimento incompatibile con la pronta decisione cautelare, il giudice può ritenere non necessario definire immediatamente la domanda cautelare nel merito e fissare sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La sollecita fissazione del merito può costituire tutela cautelare adeguata quando la durata residua della concessione consenta al concorrente, in caso di successivo accoglimento del ricorso, di svolgere il servizio per il periodo ancora disponibile.
  • Nella valutazione dell'adeguatezza della tutela cautelare occorre considerare anche la concreta possibilità di individuare un diverso aggiudicatario: l'assenza di ulteriori operatori economici immediatamente suscettibili di subentro può giustificare la scelta di preservare la decisione sulla domanda attraverso la rapida trattazione del merito, anziché mediante una misura provvisoria sull'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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