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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 4416 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Prezzi di trasferimento - Valutazione della congruità - Fase di start up - Rilevanza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La posizione della società è stata ritenuta rilevante nella valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento. In conformità alle Linee Guida OCSE, l’analisi deve considerare il profilo funzionale ed economico concreto dell’impresa, inclusa la fase di start up; pertanto, non è corretto effettuare il confronto con operatori non omogenei senza adeguate rettifiche o senza individuare comparabili in condizioni analoghe.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la valutazione della congruità, ai fini IRES, dei prezzi di trasferimento applicati dalla società. Il punto centrale era stabilire se il confronto dovesse essere effettuato esclusivamente con i valori di mercato praticati da imprese già consolidate oppure tenendo conto della particolare situazione della società, operante in fase di start up. Secondo il principio richiamato, la fase di avvio può giustificare l’utilizzo di comparabili aventi caratteristiche e livello di sviluppo analoghi, nonché l’applicazione di prezzi temporaneamente non allineati a quelli praticati da soggetti in condizioni economiche differenti.

Norme richiamate

  • Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento

    La congruità dei prezzi infragruppo deve essere valutata mediante un’analisi comparabile e concreta, considerando funzioni svolte, rischi assunti, caratteristiche del mercato e situazione economica dell’impresa. La fase di start up può incidere sulla selezione dei comparabili e sui prezzi applicabili.

  • Disciplina IRES sui prezzi di trasferimento

    Ai fini della determinazione del reddito imponibile, i prezzi delle operazioni tra imprese associate devono essere valutati secondo il principio di libera concorrenza, senza però prescindere dalle specifiche condizioni economiche e operative della società esaminata.

Massime di principio

  • Nella verifica dei prezzi di trasferimento, la fase di start up costituisce un elemento economicamente rilevante e deve essere considerata nell’analisi di comparabilità.
  • I comparabili devono essere realmente omogenei rispetto al livello di sviluppo, al modello di business, ai rischi e alle funzioni svolte; il semplice confronto con imprese mature può risultare inadeguato.
  • Prezzi inferiori o superiori ai valori normalmente osservati sul mercato non sono automaticamente incongrui se sono giustificati da condizioni temporanee proprie della fase di avvio e adeguatamente documentati.
  • La società dovrebbe predisporre una documentazione puntuale sulle caratteristiche dello start up, sulle strategie commerciali, sulle perdite iniziali, sui rischi assunti e sulle ragioni della scelta dei comparabili.
  • L’Amministrazione finanziaria non può fondare la rettifica su valori di mercato astratti senza dimostrare che i soggetti utilizzati per il confronto siano comparabili o senza effettuare le necessarie rettifiche.

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