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Sentenza

Sentenza n. 2184/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare: del provvedimento, del 14.03.2025, notificato in data 17.03.2025 a firma del Dott. Antonello Colandrea, con il quale l’ANAC ha disposto l’annotazione dell’impresa ricorrente nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma dieci, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii

Giustizia amministrativa202507737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario Informatico della risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione, disposta dal Comune, del contratto per lavori di riqualificazione urbana. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per omessa o carente istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento e imparzialità, nonché illegittimità derivata e ulteriore difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la risoluzione fosse imputabile alla stazione appaltante, per mancato pagamento di SAL, mancata approvazione di ulteriori SAL, carenze progettuali e mancata rimozione di ostacoli alla prosecuzione dei lavori. Ha inoltre affermato che il contratto fosse già stato risolto dalla propria comunicazione del 12 luglio 2024 e che la successiva risoluzione comunale fosse abnorme. Ha richiamato anche il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di alcuni SAL e i giudizi civili pendenti tra le parti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’annotazione. La risoluzione contrattuale per grave inadempimento rientra tra le notizie utili e annotabili nel Casellario, anche quando sia contestata in giudizio; per tali fatti la valutazione legislativa di utilità della notizia è già effettuata a monte. ANAC deve verificare l’esistenza del fatto segnalato e la sua non manifesta infondatezza, nonché assicurare una rappresentazione completa e imparziale delle diverse ricostruzioni delle parti, ma non può sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice ordinario nell’accertamento della fondatezza dell’inadempimento, della sua gravità o della relativa imputabilità. La comunicazione dell’impresa del 12 luglio 2024 non aveva prodotto la risoluzione del contratto: la clausola contrattuale richiamata attribuiva all’appaltatore la facoltà di sospendere i lavori, opporre l’eccezione di inadempimento e promuovere un giudizio per la risoluzione, senza integrare una clausola risolutiva espressa. Inoltre, il rigetto delle iniziative cautelari relative all’escussione della polizza e la mancata concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo evidenziavano la necessità di un approfondimento giudiziale sulla controversia, escludendo la manifesta infondatezza della segnalazione. L’ANAC non era quindi tenuta ad archiviare la segnalazione né a decidere quale parte fosse responsabile degli inadempimenti. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    ANAC gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici e stabilisce le ulteriori informazioni utili ai fini della sua tenuta, della verifica dei gravi illeciti professionali, dell’attribuzione del rating di impresa e del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

    La norma legittima l’annotazione della notizia relativa alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestata in giudizio, purché la notizia non sia manifestamente infondata e sia rappresentata in modo completo.

  • art. 8, comma 2, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico

    La sezione B contiene, tra l’altro, le notizie relative a provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio.

    La risoluzione per grave inadempimento costituisce una fattispecie annotabile nel Casellario.

  • art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 50/2016

    Il riferimento ai gravi illeciti professionali conferma la funzione dell’annotazione quale informazione utile per le successive valutazioni delle stazioni appaltanti.

  • art. 1460 c.c.

    La clausola contrattuale richiamata consentiva all’appaltatore di opporre l’eccezione di inadempimento e di agire giudizialmente per la risoluzione, ma non produceva di per sé la risoluzione del contratto.

  • art. 648 c.p.c.

    La mancata concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è stata considerata indice della necessità di un approfondimento istruttorio sulla controversia relativa agli inadempimenti reciproci.

Massime di principio

  • L’annotazione nel Casellario Informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento è legittima anche quando la risoluzione sia contestata in giudizio, poiché la contestazione non ne esclude di per sé l’utilità informativa.
  • Nell’esercizio del potere di annotazione, ANAC deve accertare l’effettiva esistenza della notizia segnalata e la sua non manifesta infondatezza, senza sostituirsi alla stazione appaltante o al giudice competente nell’accertamento della fondatezza, gravità e imputabilità dell’inadempimento.
  • La manifesta infondatezza della segnalazione ricorre soltanto quando una questione di fatto o di diritto, immediatamente percepibile dalla lettura degli atti e dotata di particolare forza persuasiva, renda evidente l’inesistenza o l’irrilevanza del fatto segnalato; la presenza di una controversia complessa impone invece la conservazione della notizia, non la sua definizione da parte di ANAC.
  • L’annotazione deve assicurare completezza espositiva e rappresentazione imparziale delle opposte ricostruzioni, dando sinteticamente conto delle contestazioni dell’operatore economico e dell’eventuale contenzioso, ma non deve contenere una decisione sulla responsabilità contrattuale delle parti.
  • Una comunicazione dell’appaltatore con cui si invoca l’inadempimento della stazione appaltante e si dichiara l’intenzione di avvalersi dei rimedi contrattuali non determina la risoluzione del contratto, salvo che ricorrano i presupposti di una clausola risolutiva espressa o di altro specifico meccanismo risolutorio previsto dalla legge o dal contratto.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOA
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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