Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’omessa effettiva presa in carico sanitaria del minore e la mancata erogazione di un adeguato trattamento riabilitativo ABA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore avevano contestato davanti al TAR l’omessa presa in carico sanitaria effettiva da parte dell’ASL, la collocazione in liste di attesa prive di indicazioni temporali, la mancata predisposizione di un piano terapeutico individualizzato completo e coerente con il quadro clinico e l’esclusione del trattamento cognitivo-comportamentale ABA, prescritto come urgente e necessario. Deducevano inoltre l’inerzia organizzativa dell’ASL, l’inadeguatezza delle prestazioni erogate rispetto alle esigenze terapeutiche del minore e il danno economico derivante dalle spese sostenute per le terapie private. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che non sussistesse un diritto soggettivo all’erogazione di uno specifico trattamento terapeutico secondo modalità e quantità determinate da strutture private, spettando all’équipe multidisciplinare dell’ASL la definizione del piano terapeutico. In appello, i genitori hanno dedotto l’erroneità della sentenza per avere omesso di considerare la protratta inerzia dell’ASL, la mancata erogazione di un trattamento ABA adeguato e la domanda risarcitoria. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’improcedibilità o inammissibilità per mancata presentazione della richiesta formale di prosecuzione dell’assistenza, nonché la formazione di un giudicato interno sulle questioni preliminari. Nel corso del giudizio d’appello è stata disposta una CTU, dalla quale è emersa la necessità di un intervento multidisciplinare personalizzato comprendente il trattamento ABA, in misura di circa sette ore settimanali, pari a ventotto ore mensili, oltre a parent training e supervisione, mentre il trattamento di venti ore mensili risultava inadeguato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari dell’ASL. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia non riguardava il mero adempimento di un programma terapeutico già definito, ma l’inadeguatezza della presa in carico e la mancata predisposizione di un percorso riabilitativo appropriato rispetto alle esigenze cliniche del minore. Ha inoltre escluso che la mancata presentazione della richiesta formale di prosecuzione dell’assistenza determinasse l’improcedibilità o l’inammissibilità, trattandosi di una questione sostanziale concernente il contenuto dell’obbligo assistenziale. Non si era formato giudicato interno, poiché il TAR aveva deciso nel merito e non con una pronuncia di rito. Nel merito, alla luce della CTU, il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo: la posizione azionata non consisteva nella pretesa di imporre all’amministrazione uno specifico assetto delle cure, riservato alla discrezionalità tecnica, ma nel diritto fondamentale del minore alla presa in carico e all’erogazione effettiva di prestazioni sanitarie appropriate e tempestive. L’ASL è stata quindi onerata di garantire la presa in carico e di predisporre, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un piano terapeutico adeguato sulla base degli esiti peritali. Il secondo motivo, relativo al risarcimento delle spese per le terapie private, è stato respinto: l’individuazione della tipologia, intensità e modalità del trattamento appropriato aveva richiesto un approfondito accertamento tecnico svolto in appello; la CTU aveva escluso soluzioni standardizzate e definito un fabbisogno personalizzato non coincidente integralmente con quello prospettato dai genitori. Non risultava pertanto provata la colpa dell’amministrazione, necessaria per la responsabilità risarcitoria. L’appello è stato accolto parzialmente; la sentenza di primo grado è stata riformata nei limiti indicati, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La domanda relativa all’inadeguatezza della presa in carico sanitaria e alla mancata predisposizione di un percorso terapeutico appropriato appartiene alla giurisdizione amministrativa quando non riguarda il mero adempimento di prestazioni già compiutamente individuate, ma l’esercizio del potere organizzativo e tecnico dell’amministrazione sanitaria in rapporto alle concrete esigenze cliniche dell’assistito.
  • L’inserimento di un minore in liste di attesa non equivale, di per sé, all’effettiva presa in carico sanitaria e non esonera l’azienda sanitaria dall’obbligo di predisporre tempestivamente un percorso terapeutico individualizzato, appropriato e coerente con le condizioni cliniche accertate.
  • Il diritto fondamentale alla salute del minore comprende il diritto alla presa in carico e all’erogazione di prestazioni sanitarie appropriate e tempestive; tale diritto non attribuisce necessariamente la pretesa di imporre all’amministrazione uno specifico assetto delle cure, ma consente di contestare l’omessa o inadeguata definizione del percorso terapeutico.
  • Quando una consulenza tecnica accerta che un trattamento ABA standardizzato è insufficiente e indica un intervento personalizzato di maggiore intensità, l’amministrazione sanitaria deve adeguare il piano terapeutico alle indicazioni tecnico-scientifiche e alle esigenze individuali del minore.
  • La risarcibilità delle spese sostenute per terapie private richiede la prova della colpa dell’amministrazione; tale elemento può mancare quando l’individuazione della terapia appropriata presupponga un complesso accertamento tecnico e il trattamento concretamente necessario non coincida integralmente con quello prospettato dall’interessato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.