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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del “provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica” n. 1 del 3.4.2024, con cui il RUP Paesaggio del Comune di Ugento ha rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente relativa alla realizzazione di “lavori di ristrutturazione edilizia di un vecchio casolare” sito in Ugento, località Torre San Giovanni, unitamente alla nota di trasmissione prot. 9888 del 3.4.2024; - del Verbale n. 104U del 23.11.2023 e del Verbale n. 104U del 25.7.2023, della Commissione Locale per il Paesaggio, entrambi richiamati nel citato provvedimento di diniego, con cui è stato reso parere sfavorevole in ordine all’accoglimento dell’istanza avanzata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nonché ove occorra, - delle N.T.A. del P.P.T.R., e dei relativi elaborati, limitatamente alle parti che assoggetterebbero l’area del ricorrente al regime di immodificabilità assoluta.

Giustizia amministrativa202400705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo alla demolizione e ricostruzione, con traslazione, di un vecchio fabbricato nella fascia costiera di 300 metri, nonché i pareri sfavorevoli della Commissione Locale per il Paesaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e i pareri sfavorevoli della Commissione Locale per il Paesaggio, deducendo la violazione degli artt. 142, 143 e 146 del d.lgs. 42/2004, degli artt. 38, 45, 72 e 82 delle NTA del PPTR, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 42, 97 e 117 Cost., nonché eccesso di potere per irragionevolezza, erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l’intervento costituisse ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente, con cubatura sostanzialmente invariata, e non nuova costruzione; che il richiamo alle norme del PPTR fosse generico e non calibrato sulle caratteristiche del progetto; che l’art. 45, comma 2, lett. a1), non fosse applicabile perché non sarebbe stata realizzata una nuova opera edilizia; che la lett. a5) non fosse pertinente, non interessando l’intervento terreni sabbiosi; che il divieto relativo alla demolizione e ricostruzione riguardasse soltanto manufatti di particolare valore storico e identitario; e che i richiami agli artt. 72 e 82 fossero erronei, poiché riferiti rispettivamente a elementi del paesaggio agrario e a nuove costruzioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha interpretato l’art. 45 delle NTA del PPTR nel senso che, nella fascia di 300 metri dal mare, sono vietate le nuove opere, salva la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti entro i limiti previsti dalla stessa disposizione. Nel caso concreto, il progetto non consisteva nella mera trasformazione o ristrutturazione del manufatto preesistente: prevedeva la demolizione di un fabbricato vetusto, composto da un solo vano e da una cisterna interrata, e la costruzione di un diverso manufatto, di maggiore superficie, traslato in altra posizione più arretrata rispetto alla costa, con autorimessa interrata, intercapedine, rampa, scala, monolocale, servizi, vano caldaia, deposito e recinzione. La traslazione su un’area diversa, l’aumento della superficie e le nuove modalità strutturali e tipologiche determinavano un autonomo e distinto impatto paesaggistico e configuravano un quid novi, riconducibile a nuova costruzione e non a ristrutturazione edilizia. Il TAR ha inoltre escluso che il miglioramento complessivo dell’inserimento paesaggistico potesse consentire l’intervento: le NTA non permettono di compensare l’eliminazione di un detrattore paesaggistico con la realizzazione di una nuova e diversa opera, quando quest’ultima non sia immediatamente riferibile alla trasformazione del manufatto esistente. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 45 NTA del PPTR

    L’art. 45, comma 2, lett. a), vieta la realizzazione di nuove opere nella fascia di m 300 dal mare, fatta eccezione, ai sensi del successivo comma 3, per gli interventi di trasformazione di manufatti legittimamente esistenti nei limiti dell’incremento di cubatura del 20%; il comma 4, lett. c4), auspica la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

    Il divieto di nuove opere nella fascia costiera non consente interventi che, pur sostituendo un manufatto esistente e migliorando astrattamente l’impatto paesaggistico complessivo, realizzino un’opera diversa, traslata e autonomamente incidente sul paesaggio. La demolizione e ricostruzione con traslazione, maggiore superficie e nuove caratteristiche strutturali e tipologiche costituisce nuova costruzione, non trasformazione o ristrutturazione del manufatto esistente.

  • art. 72 NTA del PPTR

    La disposizione è stata richiamata nel diniego comunale con riferimento alla rimozione o trasformazione della vegetazione naturale e degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario; la sentenza non fonda autonomamente su tale disposizione la decisione di rigetto.

  • art. 82 NTA del PPTR

    La disposizione è stata richiamata nel diniego con riferimento al divieto di nuove costruzioni, impianti e opere; la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, in ragione della sua autonomia strutturale e tipologica, è coerente con il divieto applicabile nella zona vincolata.

  • artt. 142, 143 e 146 d.lgs. 42/2004

    Sono stati invocati dal ricorrente, ma la sentenza, respingendo il ricorso, non enuncia una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto implicitamente attraverso la valutazione della sufficienza della qualificazione dell’intervento e della motivazione fondata sulle caratteristiche concrete del progetto e sul contrasto con il PPTR.

Massime di principio

  • Nella fascia costiera sottoposta al divieto di nuove opere, la demolizione e ricostruzione di un manufatto esistente è ammissibile soltanto se l’intervento rimane una trasformazione del manufatto preesistente nei limiti stabiliti dalla disciplina paesaggistica; quando comporta traslazione su un’area diversa, maggiore superficie e nuove caratteristiche strutturali o tipologiche, esso integra una nuova costruzione.
  • In zona vincolata, la continuità tra il manufatto demolito e quello ricostruito costituisce elemento essenziale della ristrutturazione edilizia: differenze strutturali, tipologiche, dimensionali o localizzative tali da determinare un autonomo impatto paesaggistico fanno venir meno la qualificazione come ristrutturazione.
  • Il miglioramento astratto del bilancio paesaggistico dell’intervento non consente di compensare l’eliminazione di un manufatto esistente con la realizzazione di una nuova e diversa opera, se la disciplina paesaggistica vieta tale nuova opera e non la riferisce immediatamente alla trasformazione del manufatto preesistente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggistici
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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