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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05946/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società attiva nel commercio di autoveicoli ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012, con il quale erano state recuperate a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per il disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti, oltre a taluni costi ritenuti non inerenti. L'accertamento era nato da verifiche svolte nei confronti delle società emittenti, considerate mere cartiere inserite in una frode carosello; sulla base di tali risultanze era stato redatto PVC anche nei confronti della contribuente. La società ha sostenuto di essere estranea alla frode IVA a monte e ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e omessa pronuncia, per asserita violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, deducendo la tardività della notifica dell'avviso perché perfezionata per il contribuente l'8 gennaio 2018 e non il 28 dicembre 2017; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando carenza di prova sulla soggettiva inesistenza delle operazioni e erronea valutazione degli indizi, nonché mancata considerazione della tracciabilità dei pagamenti. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza di merito che aveva riconosciuto l'inerenza di alcuni costi, sostenendo che l'onere della prova gravasse sul contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del contribuente perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione idonea a superare il minimo costituzionale e aveva risposto a tutti i motivi di gravame, senza omettere pronunce. Ha rigettato il secondo motivo perché, in materia di notificazione degli atti impositivi, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti tributari, sicché rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di conoscenza da parte del contribuente; non essendo contestato che la spedizione fosse avvenuta il 28 dicembre 2017, la decadenza non era maturata. Ha dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il terzo motivo: inammissibile nella parte in cui mirava a sindacare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito; infondato nella parte relativa alla tracciabilità dei pagamenti, poiché regolarità dei pagamenti e contabilità non escludono, da sole, la frode su operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Ufficio, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sull'inerenza dei costi e perché la sentenza non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva solo rilevato l'insufficienza documentale per verificare la legittimità della ripresa. Le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia va esclusa quando il giudice di appello abbia risposto a tutti i motivi di gravame.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo in assenza del minimo costituzionale della motivazione o quando non sia ricostruibile l'iter argomentativo della decisione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a consentire il controllo dell'iter logico decisorio.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ai fini della decadenza dal potere impositivo rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notificazione dell'atto, non la successiva conoscenza da parte del contribuente.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per gli atti tributari opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio; nelle operazioni soggettivamente inesistenti la prova dell'Ufficio e quella contraria del contribuente hanno a oggetto la frode a monte della catena.

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione contestare, sotto veste di violazione di legge, l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La censura dell'Ufficio sull'inerenza dei costi è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto; la sentenza di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva valorizzato l'insufficienza documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo quando la decisione sia priva del minimo costituzionale della motivazione o non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nei giudizi tributari, la scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti impositivi: ai fini del termine decadenziale rileva la data in cui l'ufficio completa gli adempimenti necessari alla notifica, non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente.
  • Quando l'accertamento riguarda operazioni soggettivamente inesistenti, la prova rilevante attiene alla frode organizzata a monte della catena commerciale; la mera regolarità formale della contabilità o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a vincere la pretesa fiscale.
  • Le doglianze che contestano la valutazione degli indizi o del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La censura sull'inerenza dei costi è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto; il giudice di merito può legittimamente negare il riconoscimento dei costi quando la documentazione non consenta di verificarne la legittimità.
  • In presenza di reciproca soccombenza, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali; il rigetto del ricorso principale comporta inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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