Sentenza del 21/11/2016 n. 8851 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Sentenza di scioglimento del matrimonio - Registrazione sentenza - Titolo per il pagamento delle imposte - Atto notarile - Non da stipulare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che le imposte sono dovute in relazione alla registrazione della sentenza giudiziale, quale atto produttivo dell'effetto traslativo, e non in relazione al successivo atto notarile. Quest'ultimo è privo di autonoma efficacia traslativa e non può costituire un ulteriore presupposto impositivo sul trasferimento già realizzato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dell'atto che produce l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile e che costituisce il presupposto per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La sentenza emessa nell'ambito dello scioglimento del matrimonio, disponendo l'assegnazione dell'abitazione al marito, ha già trasferito la proprietà dell'immobile e costituisce titolo per la registrazione e per il pagamento delle imposte. Il successivo atto notarile non realizza un nuovo trasferimento, poiché al momento della sua stipula il bene era già di proprietà del contribuente.
Norme richiamate
Imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale
Le imposte devono essere applicate all'atto che realizza effettivamente il trasferimento della proprietà. In questo caso, tale atto è la sentenza di scioglimento del matrimonio, non il successivo atto notarile.
Sentenza giudiziale di scioglimento del matrimonio
La sentenza che assegna l'immobile può produrre direttamente l'effetto traslativo della proprietà e costituisce titolo sufficiente per la registrazione e per il pagamento delle imposte.
Massime di principio
- Ai fini fiscali occorre individuare l'atto che produce realmente l'effetto giuridico rilevante, non necessariamente quello stipulato per ultimo.
- Quando una sentenza trasferisce già la proprietà di un immobile, il successivo atto notarile meramente ricognitivo o esecutivo non determina un nuovo trasferimento imponibile.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere assolte in occasione della registrazione dell'atto che realizza il trasferimento, evitando una doppia imposizione sul medesimo effetto traslativo.
- Per stabilire il corretto momento impositivo è necessario esaminare il contenuto concreto della sentenza e verificare se essa attribuisca direttamente la proprietà oppure si limiti a ordinare la stipula di un futuro atto notarile.
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