Cassazione Penale, Sentenza n. 24539/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 17/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 26/10/1975, n. 354) e aveva concesso invece la detenzione domiciliare (art. 47-ter Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto ritenendo che la mancanza di una stabile attività lavorativa e l'assenza di una piena revisione critica del condannato precludessero una prognosi favorevole e non escludessero il rischio di reiterazione del reato. Il ricorrente ha denunciato inosservanza ed errata applicazione della legge penale (art. 47 Ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva deciso in modo apodittico senza considerare la lunga buona condotta tenuta in libertà e l'avviato percorso di revisione critica, e che la mancanza di lavoro stabile non può di per sé precludere la misura se sono offerte prospettive di impegno in attività utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato i principi consolidati secondo i quali: nella valutazione per l'affidamento in prova non possono, di per sé, avere rilievo esclusivamente negativo la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma è sufficiente che sia stato avviato un processo di revisione; la decisione del giudice di sorveglianza deve fondarsi sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità e motivare specificamente l'esame di tutti gli elementi di legge. Inoltre la Corte ha ricordato che l'assenza di un lavoro stabile non è automaticamente ostativa quando il condannato dimostri di impegnarsi in attività utili. Alla luce di tali principi la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale incongrua e insufficiente e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di merito.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 ottobre 1975, n. 354
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte interpreta la norma nel senso che l'accesso alla misura richiede una valutazione prognostica basata sull'esame della personalità e sul trattamento individualizzato; non è necessario che sia dimostrata la completa revisione critica del condannato, ma è sufficiente che tale revisione sia almeno avviata.
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Prevede la detenzione domiciliare come misura alternativa: la Corte conferma che tale misura può essere concessa ma non può essere preferita all'affidamento in prova senza una motivazione adeguata che consideri gli elementi richiesti dalla legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1410/2019; Sez. 1, n. 775/2013; Sez. 1, n. 26789/2009)
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 24435
Richiamate come principi di diritto: (i) la valutazione prognostica richiede l'esame scientifico della personalità e la motivazione specifica sui risultati del trattamento; (ii) non possono essere decisivi, di per sé, la gravità del reato o i precedenti; (iii) non è richiesto che la revisione critica sia completa, è sufficiente che sia avviata; (iv) l'assenza di lavoro stabile non esclude automaticamente l'accesso alla misura se il richiedente dimostra impegno in attività utili.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è un giudizio prognostico che deve fondarsi su un esame scientifico della personalità e sui risultati del trattamento individualizzato; la motivazione del giudice deve essere specifica e riferita alla fattispecie concreta.
- La gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non possono da soli impedire la misura alternativa; occorre valutare complessivamente il percorso di reinserimento.
- Non è richiesto che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato: è sufficiente che sia dimostrabile l'avvio di tale processo.
- L'assenza di una stabile attività lavorativa non è di per sé ostativa: il richiedente può ottenere la misura anche dimostrando l'impegno in attività utili o prospettive concrete di reinserimento.
- In casi di rigetto dell'istanza, la motivazione deve esplicitare in modo puntuale perché gli elementi prodotti non bastino a garantire una prognosi favorevole; in mancanza il provvedimento è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la richiesta.
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