Sentenza del 01/12/2020 n. 2453 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.151/2020 IVA - DICHIARAZIONE - Presentazione dichiarazione integrativa dopo la notifica della cartella di pagamento -Ammissibilità - conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per la quota di credito IVA recuperata (€ 4.279,00) in conseguenza della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente; tuttavia il ricorso è stato rigettato per il resto. Le sanzioni contestate sono state comunque confermate perché la dichiarazione integrativa è stata presentata dopo la notificazione della cartella/contestazione. Spese compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento notificata il 22.11.2019 per recupero di un maggior credito IVA compensato dal contribuente (differenza di € 4.279,00), deducendo che il contribuente aveva presentato successivamente una dichiarazione integrativa (21.01.2020) che riduceva il credito indicato nella dichiarazione originaria, per cui la cartella sarebbe da annullare.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 36-bis
norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la cartella impugnata è stata emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis.
DPR 600/1973 art. 43
termine di decadenza entro il quale possono essere presentate dichiarazioni integrative (richiamato per fissare il termine massimo per la regolarizzazione tramite integrativa).
DPR 322/1998 art. 2 comma 8
consente la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori/omissioni (anche relativi a maggiori o minori crediti) entro i termini di decadenza previsti; salva l'applicazione delle sanzioni, cioè la regolarizzazione mediante integrativa non elimina automaticamente le sanzioni se intervenuta dopo la contestazione.
D.L. 193/2016 art. 5 co. 1
riformulazione che ha introdotto/agevolato la possibilità di integrative a favore entro il termine di decadenza, richiamata dalla decisione come norma abilitante alla presentazione dell'integrativa.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 art. 13
norma richiamata dal comma 8 del DPR 322/1998: mantiene l'applicazione delle sanzioni amministrative nonostante la presentazione di dichiarazione integrativa.
D.L. 10 ottobre 2020 n. 137 art. 27 co. 2
norma procedurale che ha permesso la decisione della causa in rito sulla base degli atti senza discussione orale, usata dal giudice per decidere nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa a favore (che riduce un credito o aumenta un debito) è ammissibile entro i termini di decadenza previsti dall'art. 43 DPR 600/1973 anche se presentata dopo la notificazione di una cartella di pagamento; essa può produrre effetto sulla materia contestata nella misura in cui corregge l'importo dovuto, determinando la cessazione della materia del contendere per la quota rettificata.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa dopo la contestazione/nonitifica della violazione non elimina automaticamente le sanzioni: le sanzioni restano applicabili quando l'integrativa intervenga successivamente all'accertamento/contestazione.
- Per minimizzare sanzioni e oneri il contribuente dovrebbe regolarizzare errori o compensazioni indebite prima che l'Amministrazione notifichi la contestazione o avvii il procedimento di accertamento; l'integrativa tempestiva (prima della contestazione) può evitare l'irrogazione delle sanzioni.
- Quando l'integrativa corregge solo parte dell'importo contestato si determina una cessazione parziale della materia del contendere: la cartella va ridotta nella parte coperta dalla integrativa, ma rimangono valide le pretese e le sanzioni relative alle parti non sanate tempestivamente.
- In caso di contenzioso, considerare sempre i termini di decadenza (art. 43 DPR 600/1973) e la normativa sulle sanzioni (D.Lgs. 472/1997) prima di decidere se proporre integrativa o impugnare l'atto, e valutare l'opportunità di contestare formalmente la cartella anche dopo l'integrativa per ottenere il ridimensionamento della pretesa tributaria.
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